Cassa integrazione: onere di provare l’evento non imputabile (TAR Sicilia n. 1089 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria è espressione di ampia discrezionalità tecnica dell’Ente previdenziale e il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti dell’evidente illogicità, della manifesta incongruenza o del palese travisamento in fatto. Il presupposto della non imputabilità dell’evento all’imprenditore e alla committenza richiede la prova che la contrazione dell’attività dipenda da un accadimento transitorio estraneo alla sfera di controllo e prevedibilità dei contraenti. La riduzione delle commesse comunicata dal committente in termini generici e privi di motivazione verificabile non assolve l’onere della prova gravante sul richiedente l’integrazione salariale.
Il Fatto
La società ricorrente opera nel settore delle manutenzioni degli impianti industriali metalmeccanici e ha come principale committente un’impresa attiva nella lavorazione delle materie prime cementizie. Il committente, con comunicazione del 22 settembre 2022, ha annunciato una riduzione delle attività legate alle manutenzioni metalmeccaniche a partire dal 26 settembre 2022.
La società ha quindi presentato in data 14 ottobre 2022 domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria per mancanza di ordini, commesse e lavoro. L’INPS ha respinto l’istanza con provvedimento del 24 dicembre 2022, ritenendo l’evento ascrivibile ai rapporti tra le parti del contratto di appalto. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal limite del proprio sindacato. Sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale l’INPS gode di un ampio margine di discrezionalità tecnica, per cui le sue scelte sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti o inattendibili, ovvero viziate da palesi travisamenti in fatto, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 7698 del 2023 e da Cons. Stato, Sez. III, n. 6851 del 2021.
Nel merito, la comunicazione del committente presenta contenuto scarno e privo di motivazione. Non risultano allegate le ragioni della riduzione delle commesse, sicché manca la prova che la contrazione dell’attività del committente — e, di riflesso, delle commesse verso la ricorrente — sia dipesa da un evento transitorio non imputabile all’impresa.
La Corte richiama quindi il quadro elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare Cons. Stato, Sez. III, n. 7758 del 2019 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 8128 del 2010. L’istituto opera in via di eccezione al sinallagma retributivo e va interpretato con regole di stretta applicazione quanto ai presupposti. La socializzazione del costo del lavoro interviene solo in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore, siano essi fatti naturali o fatti umani esterni.
Ne deriva che l’evento interruttivo è imputabile al datore di lavoro, o alla committenza nel contratto di appalto, quando si riconduce all’erroneità delle scelte tecniche, alla non corretta modulazione delle maestranze o all’omessa previsione di situazioni impeditive dell’ordinario prosieguo dei lavori. I fatti causativi della contrazione devono astrarsi dalla responsabilità di soggetti determinati cui possa riferirsi, a titolo risarcitorio, la riparazione delle conseguenze patrimoniali. Non ricorre dunque la non imputabilità in caso di comportamenti inadempienti o scorretti dei contraenti, perché la vicenda resta interna al rapporto e il rimedio civilistico tutela l’appaltatore (Cons. Stato, Sez. III, n. 327 del 2019).
La comunicazione del committente non specifica le ragioni e i termini della contrazione, né risulta una riduzione “significativa” ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016. Le ragioni non sono ricavabili nemmeno da circostanze ulteriori, come la riduzione di personale o la richiesta di CIGO da parte del committente. L’onere della prova grava sul richiedente l’integrazione e resta inadempiuto: il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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