Accesso civico generalizzato ai laboratori privati che svolgono attività di pubblico interesse (TAR Puglia n. 1090 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato è sindacabile con il rito dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a., nonostante il comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 imponga la conclusione con provvedimento espresso e motivato e il comma 7 richiami espressamente l’art. 116 c.p.a. anche per l’accesso civico. Il richiamo normativo alla tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza va letto come riferimento a tutte le forme di accesso previste dal decreto, in ragione dell’introduzione successiva dell’istituto. Gli obblighi di trasparenza si estendono, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, agli enti di diritto privato che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni. Il laboratorio privato autorizzato che esegue i test molecolari per il rilevamento dei dati epidemiologici svolge attività di pubblico interesse ed è soggetto all’accesso civico generalizzato.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 8 febbraio 2024 un’istanza di accesso civico, dichiaratamente formulata ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, diretta a conoscere le marche dei test diagnostico-molecolari in vitro capaci di rilevare la presenza dell’RNA del virus SARS-CoV-2. Destinataria dell’istanza è una società di analisi cliniche, che non si è costituita in giudizio.

Il ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza, costruendo l’azione sul modello dell’art. 25 della legge n. 241/1990, e ha chiesto l’accertamento del diritto all’accesso, alla visione e all’estrazione di copia della documentazione, con condanna all’esibizione. La causa è stata trattenuta in decisione senza discussione, su istanza di rinunzia alla trattazione orale della difesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione procedurale. Per l’accesso civico generalizzato non è rintracciabile una norma analoga all’art. 25 della legge n. 241/1990 che tipizzi come rigetto il silenzio sull’istanza. Il comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 esclude la formazione del silenzio rigetto, imponendo la conclusione con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni.

Il Tribunale richiama la posizione espressa dalla terza Sezione del Consiglio di Stato, secondo cui il comma 7 dello stesso articolo, nel consentire il ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., rende preferibile l’interpretazione secondo cui anche il silenzio non significativo sull’istanza di accesso generalizzato è sindacabile con l’azione prevista da tale disposizione. Il riferimento letterale ai soli obblighi di trasparenza dipende dal mancato allineamento della norma processuale all’introduzione successiva dell’istituto. Il rito proposto è pertanto ammissibile.

Nel merito, il Collegio verifica la legittimazione passiva del laboratorio. L’art. 2-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 estende gli obblighi di trasparenza agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. In forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, il laboratorio esegue i test RT-PCR che confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici.

Il laboratorio figura nell’elenco dei soggetti autorizzati dal Ministero della Salute, previa indicazione regionale, a effettuare la diagnosi molecolare secondo protocolli di Real Time PCR per SARS-CoV-2. Esso pone dunque in essere un’attività di produzione di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di indubbia valenza pubblica. Non contestata l’entità del bilancio, assume valore decisivo che le informazioni attengano ad attività di pubblico interesse.

Il Collegio richiama quindi l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013: il diritto di accesso civico generalizzato mira a favorire forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. La legittimazione spetta a chiunque, senza limitazioni soggettive e senza obbligo di motivare le ragioni dell’esercizio. I dati richiesti sono nella disponibilità del laboratorio e non emergono limiti ostativi. Il ricorso è accolto, con ordine di ostensione nel termine di trenta giorni; le spese sono compensate per la novità della questione e la natura seriale del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *