Ricercatori universitari a tempo determinato esclusi dalla stabilizzazione (TAR Toscana n. 10 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricercatore universitario a tempo determinato non rientra tra i destinatari della stabilizzazione dei dipendenti pubblici di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017. Il rapporto di impiego dei ricercatori è disciplinato dalla normativa speciale e dai regolamenti di Ateneo, in forza dell’autonomia universitaria riconosciuta dall’art. 33 cost., con espressa esclusione delle disposizioni sul contratto a tempo determinato e dei principi di privatizzazione del d.lgs. n. 165 del 2001. La disciplina dei ricercatori di tipo A non contrasta con la direttiva 1999/70/CE, poiché l’assunzione è correlata a specifici progetti e il rinnovo risponde a ragioni oggettive. La diversità di funzioni e di requisiti tra ricercatori di tipo A e di tipo B giustifica la mancata previsione, per i primi, della valutazione ai fini della chiamata come professori associati.
Il Fatto
Il ricorrente, ricercatore a tempo determinato presso un istituto della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha agito per l’accertamento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato come ricercatore, invocando la disciplina di stabilizzazione del precariato pubblico e la sottoposizione alla procedura di valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010.
Ha dedotto tre censure: il contrasto della disciplina dei ricercatori di tipo A con il diritto europeo e con l’art. 117, comma 1, cost.; l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010 per irrazionalità del ricorso al contratto a termine; l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, nella parte in cui non consente ai ricercatori di tipo A abilitati di essere valutati per la chiamata come associati. La Scuola si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge i primi due motivi osservando che l’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 sottrae espressamente il rapporto dei professori e dei ricercatori, a tempo indeterminato o determinato, alla disciplina generale del pubblico impiego, in conformità ai principi dell’autonomia universitaria. Le disposizioni sul contratto a tempo determinato e quelle del d.lgs. n. 81 del 2015 risultano pertanto non estensibili alla categoria, perché espressamente escluse per i contratti stipulati ai sensi della legge n. 240 del 2010.
Quanto al profilo eurounitario, il Tribunale richiama la pronuncia della Corte di Giustizia resa a seguito di rimessione pregiudiziale, che ha escluso il contrasto tra normativa nazionale e diritto dell’Unione. La compatibilità si fonda sul punto 7 dei considerando della direttiva 1999/70/CE, secondo cui l’utilizzo di contratti a termine basato su ragioni oggettive previene gli abusi, e sulla clausola 5 dell’accordo quadro, che demanda ai regolamenti di Ateneo l’individuazione di criteri oggettivi per il rinnovo.
Il Collegio esclude quindi l’applicabilità dell’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, qualificato come procedura eccezionale di riassorbimento del precariato, ontologicamente incompatibile con il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato. Sul punto richiama i precedenti conformi del TAR Lazio Roma Sez. III n. 6593 del 23 maggio 2022 e del Cons. Stato Sez. VII n. 8011 del 28 agosto 2023.
La terza censura è respinta in ragione della sostanziale diversità tra le due categorie di ricercatore. Il contratto di tipo A costituisce il primo livello di ingresso, senza requisiti ulteriori rispetto al dottorato; il contratto di tipo B è riservato a chi ha già usufruito di specifiche tipologie contrattuali e prevede un trattamento economico incrementabile. La differenziazione trova così giustificazione oggettiva e la questione di costituzionalità è manifestamente infondata.
Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in considerazione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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