Inottemperanza all’ordine di demolizione e sanzione per abuso su area pubblica (TAR Puglia n. 1100 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che ingiunge la demolizione di opere abusive, non impugnata nel termine decadenziale, diviene definitiva e non può essere contestata in via indiretta in sede di impugnazione del successivo accertamento di inottemperanza, che ne presuppone la validità. Nell’accertamento dell’inottemperanza il giudice amministrativo non può riesaminare le censure già precluse avverso l’ordine presupposto. La sanatoria di un abuso realizzato su immobile in comproprietà richiede l’autorizzazione preventiva degli altri comproprietari, non supplita da dichiarazioni di terzi. La sanzione pecuniaria è legittimamente irrogata nella misura massima quando l’abuso ricade su area destinata a opere e spazi pubblici e l’ordine di demolizione è rimasto inottemperato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato, con trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito dell’opposizione del Comune, l’ordinanza n. 31 del 02.03.2023 con cui il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 8 del 14.02.2018 e ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’accertamento per la presenza di un titolo edilizio in sanatoria e ha contestato il quantum della sanzione, lamentando la natura sostanzialmente espropriativa del vincolo di zona e la sua decadenza. Il Comune si è costituito per resistere. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti dell’ordinanza, e ha poi trattenuto la causa in decisione all’udienza del 09.10.2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo rilevando che tutte le doglianze erano dirette a contrastare l’ingiunzione demolitoria n. 8 del 14.02.2018, mai impugnata dal ricorrente. Quell’atto è divenuto definitivo per decorso del termine decadenziale e non può essere contestato in via indiretta in sede di impugnazione del successivo accertamento di inottemperanza.
Nel merito, il TAR ha comunque escluso la fondatezza delle censure. Trattandosi di abuso su immobile con più proprietari, ai fini della sanatoria il ricorrente, quale singolo comproprietario, avrebbe dovuto acquisire preventivamente l’autorizzazione degli altri comproprietari. La sola dichiarazione della moglie, provenendo da terzi, è priva di valore probatorio.
Il Collegio ha inoltre escluso la sussistenza, in concreto, dei presupposti oggettivi e soggettivi per accedere ai benefici del Piano Casa di cui alla L.R. n. 14/2009. Le censure sul punto sono state ritenute infondate.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha confermato la legittimità della sanzione pecuniaria nella misura massima. È pacifica la destinazione ad opere e spazi pubblici dell’area, tipizzata dal PRG in parte come zona F29 e in parte come parcheggi pubblici, nonché l’inottemperanza all’ordine di demolizione. Privo di pregio è il richiamo alla pretesa natura espropriativa del vincolo e alla decadenza ex art. 9 d.P.R. n. 327/2001: le contestazioni sono generiche e prive di supporto probatorio.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della questione esaminata.
Nota della Redazione
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