Piantumazione di alberi non integra espropriazione sostanziale né vincolo ablatorio (C.G.A.R.S. n. 202 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le opere di mitigazione ambientale consistenti nella mera piantumazione di alberi non integrano una fattispecie di espropriazione sostanziale. Esse non comportano l’imposizione di un vincolo preordinato all’esproprio e non attivano il procedimento ablatorio, restando configurabili come occupazione temporanea di aree per il tempo necessario all’esecuzione delle piantumazioni. Ne deriva l’inapplicabilità delle norme dettate dal d.P.R. n. 327/2001 a tutela del proprietario inciso, non venendo in rilievo alcun trasferimento coattivo della proprietà.
Il Fatto
Il ricorrente ha acquistato nel 2021 un appezzamento di terreno ricadente in zona archeologica, sul quale la società titolare di un impianto eolico doveva realizzare le opere di mitigazione prescritte dalla Soprintendenza in sede di conferenza di servizi. Appreso per via di accesso agli atti che tali opere ricadevano sui propri terreni, senza alcun vincolo espropriativo e senza le comunicazioni di legge, ha impugnato davanti al TAR Sicilia l’autorizzazione unica del 2016, la modifica non sostanziale, il provvedimento di VIA, il parere della Soprintendenza e i decreti di occupazione temporanea d’urgenza del 2023.
Il TAR, respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione e di ne bis in idem, ha dichiarato il ricorso parzialmente irricevibile per tardività della notifica quanto ai motivi concernenti l’autorizzazione unica e gli atti presupposti, respingendo nel merito i motivi residui. Il proprietario ha proposto appello, censurando la statuizione in rito e riproponendo le doglianze assorbite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la declaratoria di parziale irricevibilità. L’autorizzazione unica del 2016 era stata pubblicata sulla G.U.R.S. e recava espressa menzione, all’art. 3, della tavola di progetto da cui risultava l’esatta ubicazione delle opere di mitigazione. Ogni censura avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente dal dante causa dell’appellante. Il subentro nel diritto dominicale nel 2021 non consente di recuperare i termini: opera la fungibilità tra la posizione del dante causa e quella dell’avente causa, sul piano procedimentale e processuale.
Il successivo decreto di occupazione d’urgenza del 2023 non è idoneo a rimettere in termini per contestare l’autorizzazione unica risalente al 2016. La Corte richiama il principio della Adunanza plenaria n. 5 del 2015 e la propria consolidata giurisprudenza sul rapporto tra atto presupposto e atto applicativo.
Nel merito, il Collegio esamina direttamente i motivi del ricorso introduttivo, secondo la logica di economia processuale già affermata. Le opere di mitigazione si sostanziano nella sola piantumazione di alberi. Tale attività è inidonea a configurare un’espropriazione sostanziale, sulla stessa ratio con cui la giurisprudenza amministrativa esclude l’imposizione di un vincolo ablatorio per la destinazione di un’area a verde pubblico, richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 7183 del 2024 e sez. IV, n. 7077 del 2024.
Dall’insussistenza dell’espropriazione sostanziale discende l’inapplicabilità delle norme sul procedimento ablatorio invocate dall’appellante. Si tratta, invece, di occupazione temporanea di aree non soggette a espropriazione, per il tempo necessario alla piantumazione. Quanto al profilo della decadenza, i lavori di realizzazione dell’impianto risultano ultimati nel dicembre 2022, nel rispetto della proroga concessa: gli stessi attengono alle opere dell’impianto e alle infrastrutture indispensabili, non alle opere di mitigazione.
L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante alle spese di lite, compensate nei confronti dell’interveniente.
Nota della Redazione
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