Avvalimento e dotazione tecnica nel RTI: verifica istruttoria e non soccorso (TAR Puglia n. 110 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La verifica con cui la stazione appaltante chiede chiarimenti in ordine all’attendibilità delle disposizioni negoziali contenute nel contratto di avvalimento costituisce esercizio di ordinari poteri istruttori e non di soccorso istruttorio: essa non sana alcuna carenza essenziale, ma accerta il contenuto delle dichiarazioni rese dal concorrente. Il requisito della dotazione tecnica richiesto dalla legge di gara a ciascuna impresa del raggruppamento è soddisfatto quando l’ausiliaria dispone di un doppio esemplare di ciascuna attrezzatura, sì da poterne conferire uno all’ausiliata. La fungibilità dei macchinari esclude che possa pretendersi identità tra quelli indicati in gara e quelli effettivamente rinvenuti in uso. Il giudice amministrativo non può sindacare la qualificazione dei requisiti operata dalla legge di gara quando le parti non la contestino.

Il Fatto

La società ricorrente impugna l’aggiudicazione del lotto 1 della procedura aperta indetta per il servizio di manutenzione degli autotelai aziendali, aggiudicato al raggruppamento controinteressato. Sostiene il difetto, in capo al raggruppamento, del requisito di capacità tecnico-organizzativa previsto dall’art. 7 del disciplinare di gara e dall’art. 22 del capitolato tecnico, che impongono a tutte le ditte consorziate la dotazione delle attrezzature elencate, salvo il banco prova freni e il forno di verniciatura.

La mandante, priva delle attrezzature, ha stipulato un contratto di avvalimento con la mandataria. La ricorrente ritiene che quel contratto non dimostri la disponibilità di un doppio esemplare dei macchinari e che il soccorso istruttorio non potesse sanare la lacuna. Con due ricorsi per motivi aggiunti deduce la violazione dell’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 per omessa verifica dei requisiti dopo l’aggiudicazione. Chiede il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti. Sul primo profilo osserva che il possesso dei macchinari e la dotazione di operai specializzati sono stati qualificati dalla stazione appaltante come requisiti di capacità tecnica e professionale, senza contestazione delle parti, benché la loro idoneità a rendere adeguata la prestazione suggerisca piuttosto la qualificazione come requisiti di esecuzione.

La censura di fatto è superata dai verbali di avvio dell’appalto del 1° e 2 marzo 2023, corredati di documentazione fotografica: presso ciascuna officina delle due partecipanti sono presenti le attrezzature richieste. L’ausiliaria disponeva quindi di un doppio esemplare di ciascun macchinario, tanto da poterne conferire uno all’ausiliata.

Quanto all’uso del soccorso istruttorio, la stazione appaltante non ha consentito di integrare documentazione essenziale mancante. Ha chiesto un “approfondimento” per verificare l’attendibilità delle disposizioni negoziali del contratto di avvalimento, cioè se l’ausiliaria possedesse il duplice esemplare dichiarato. L’esercizio di tale potere rientra nella verifica istruttoria e non nel soccorso istruttorio, la cui evocazione è perciò impropria.

La seconda doglianza concerne la manodopera specializzata richiesta dall’art. 7.4 del disciplinare. Il Collegio rileva che la legge di gara non esige affatto la qualifica di verniciatore-carrozziere, non contemplata dal CCNL di riferimento, ma la disponibilità di manodopera qualificata inquadrata nel contratto collettivo. Il contratto Metalmeccanici 2021-2024 ricomprende nel proprio campo di applicazione la manutenzione di carrozzerie e loro parti staccate; i livelli C1, C2, C3, D1 e D2 inquadrano gli operatori indicati dal raggruppamento con mansioni di meccanico. La dotazione di operai specializzati sussiste.

I motivi aggiunti ripropongono le stesse censure e ne seguono la sorte. La pretesa identità tra i macchinari indicati in gara e quelli rinvenuti in uso all’ausiliata è manifestamente infondata, trattandosi di beni fungibili: nessuna disposizione di gara la richiede e, in ipotesi di malfunzionamento, la sostituzione sarebbe ammessa. La domanda di subentro e quella risarcitoria, inscindibilmente legate a quella impugnatoria, non trovano accoglimento. I ricorsi incidentali sono dichiarati improcedibili per difetto di interesse secondo il principio della ragione più liquida, richiamando Consiglio di Stato sez. IV, 15.4.2021, n. 3094. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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