TFA sostegno: consolidamento del titolo per chi supera le prove (C.G.A.R.S. n. 625 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il candidato ammesso con riserva a un corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico, che abbia superato le prove scritte e orali previste dal bando e abbia avviato in buona fede un percorso formativo quasi completato, matura un legittimo affidamento meritevole di tutela. Trova pertanto applicazione l’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, convertito nella legge n. 168/2005, che riconosce l’abilitazione o il titolo a chi ha superato le prove anche quando l’ammissione sia avvenuta in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali. Il notevole decorso del tempo e il superamento di un rilevante numero di esami costituiscono elementi che consolidano la posizione soggettiva. Dall’accoglimento dell’appello sul consolidamento deriva l’improcedibilità del distinto appello sulla valutazione della prova preselettiva per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza di partecipazione al corso TFA per la scuola secondaria di secondo grado, anno accademico 2021/2022, indetto da una università siciliana. Nel test preselettivo conseguiva un punteggio inferiore a quello ritenuto necessario per l’ammissione e proponeva ricorso giurisdizionale avverso la valutazione della prova.

Con decreto presidenziale del TAR veniva ammesso con riserva alle prove scritte. Superate le prove, frequentava il corso, sosteneva gli esami e svolgeva i tirocini, fino all’esclusione disposta in esecuzione della sentenza di primo grado, mentre era prossimo alla stesura della tesi finale. Il TAR aveva respinto entrambi i ricorsi: quello relativo alla preselezione e quello avverso l’esclusione dal corso, negando l’applicazione del consolidamento. Proponeva così due appelli, chiedendone la riunione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i giudizi per la stretta connessione e affronta anzitutto l’appello sull’esclusione dal corso. Il thema decidendum è l’applicabilità dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, a norma del quale conseguono ogni effetto l’abilitazione o il titolo i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso che abbiano superato le prove scritte e orali previste dal bando, anche se l’ammissione o la ripetizione della valutazione siano state operate a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.

La Corte richiama l’orientamento del Consiglio di Stato espresso dalla sentenza n. 5263/2019: quando si versi in una situazione di affidamento, con avvio in buona fede di un articolato percorso di studio quasi completato, l’interessato merita un trattamento non dissimile da quello previsto dalla norma richiamata, in presenza del conseguimento del titolo.

Il Collegio valorizza anche il principio affermato dalla Corte costituzionale n. 108 del 2009, resa proprio sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2-bis. Il legislatore persegue l’interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi renda incerto l’esito e, soprattutto, la tutela dell’affidamento del privato che abbia superato le prove e avviato in buona fede la relativa attività. Sussiste inoltre un’esigenza di certezza sui tempi di conclusione dell’accertamento dell’idoneità dei candidati.

Su queste basi il Collegio ritiene che il notevole decorso del tempo e il superamento di un rilevante numero di esami universitari giustifichino in modo più che consistente la formazione di un legittimo affidamento e l’applicazione del principio di consolidamento. L’appello è pertanto fondato e la sentenza di primo grado va riformata, con accoglimento del ricorso ivi proposto.

Quanto al secondo appello, relativo alla valutazione della prova preselettiva, l’accoglimento del primo ne determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare le eccezioni dell’amministrazione appellata. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del doppio grado, con refusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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