Semaforo rosso e delibera comunale per il dispositivo automatico (Cass. 22122/2026)
Ordinanza della Corte di cassazione, Sez. 2 Civ.
La pronuncia affronta una questione di circolazione stradale con riferimento a Codice: Art. 4; Art. 7; Art. 61; Art. 201; Regolamento: Art. 3; Art. 201.
La decisione
Classificazione della strada (artt. 4 e 7 C.d.S., art. 3 del Regolamento); limiti di velocità applicabili; art. 61 (sagoma limite); notificazione del verbale (art. 201 C.d.S. e art. 201 del Regolamento).
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 22122 del 27 giugno 2026
La controversia riguardava due sanzioni: una per attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso e una per circolazione in una corsia riservata. Dopo il rigetto dell’appello, il proprietario del veicolo ha proposto ricorso sollevando questioni sulla notifica dei verbali, sulla gestione delle apparecchiature automatiche e sulle autorizzazioni necessarie.
Questione esaminata
La Cassazione ha esaminato la validità della notifica effettuata tramite un soggetto esterno, la possibilità di rilevare automaticamente le infrazioni senza la presenza fisica della Polizia locale, la rilevanza del contratto di noleggio delle apparecchiature e le autorizzazioni richieste per i dispositivi semaforici e per il controllo delle corsie riservate.
La questione decisiva era però l’omessa pronuncia del Tribunale sul motivo con cui era stata contestata la mancanza della delibera della Giunta comunale che autorizzava l’installazione e il posizionamento del dispositivo automatico per il passaggio con luce rossa.
Principio affermato
La nullità della notifica del verbale è sanata quando l’interessato propone tempestivamente ricorso, dimostrando che l’atto ha raggiunto il proprio scopo. L’accertamento mediante dispositivo automatico non richiede la presenza fisica dell’agente: è sufficiente che l’organo di polizia decida ubicazione e tempi di funzionamento, disponga dell’apparato e proceda alla lettura dei dati.
Per l’attraversamento con semaforo rosso rilevato in centro abitato mediante impianto automatico, la contestazione differita è illegittima se installazione e posizionamento non sono stati preventivamente approvati dalla Giunta comunale. Gli apparecchi autorizzati per le zone a traffico limitato possono invece rilevare il transito nelle corsie riservate senza una distinta autorizzazione ministeriale.
Motivazione della Cassazione
Il ricorso proposto contro il verbale aveva sanato gli eventuali difetti della notificazione. Era inoltre legittima la registrazione automatica senza agenti presenti, perché l’accertamento vero e proprio consiste nella successiva lettura dei dati da parte della Polizia. L’eventuale invalidità del contratto di noleggio dell’apparecchio non incideva sulla sussistenza dell’infrazione.
Il Tribunale aveva però completamente omesso di pronunciarsi sulla necessità della delibera comunale per l’apparecchio semaforico. Tale omissione era decisiva, poiché l’assenza dell’approvazione può rendere illegittima la contestazione differita. La sentenza è stata quindi cassata su questo punto con rinvio al Tribunale di Pistoia.
Rilevanza pratica
La decisione distingue i vizi meramente formali, che possono essere sanati dalla tempestiva opposizione, dai requisiti amministrativi sostanziali necessari per utilizzare i dispositivi automatici. Chi contesta una multa per semaforo rosso deve verificare l’esistenza della delibera comunale relativa a installazione e posizionamento.
Non sono invece sufficienti, da sole, l’assenza dell’agente al momento della registrazione o contestazioni sul contratto di noleggio dell’apparecchio. Per le corsie riservate, inoltre, un dispositivo già autorizzato per il controllo delle zone a traffico limitato può essere utilizzato senza un’ulteriore autorizzazione.
Nota della Redazione
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