Spese di giudizio contabile e distrazione: la refusione spetta alla parte sostanziale (TAR Molise n. 112 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice interpreta il giudicato per individuare il comportamento doveroso dell’amministrazione, accerta quanto in concreto tenuto e ne valuta la conformità. Ove la sentenza contabile abbia liquidato onorari e diritti «per l’intero collegio difensivo e per la complessiva attività difensiva», la preposizione indica la causa dell’attribuzione e non il beneficiario: la condanna alle spese va quindi riferita alla parte sostanziale. In assenza di una statuizione che disponga espressamente la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, opera la regola dell’art. 93 cod. proc. civ., richiamata dall’art. 31, comma 6, del Codice di giustizia contabile. Ne consegue che il pagamento eseguito dall’amministrazione direttamente in favore di uno dei legali non libera la debitrice, che resta tenuta alla residua metà in favore della parte.

Il Fatto

Il ricorrente era stato assolto da ogni addebito di responsabilità amministrativa dalla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale per il Molise. In quella sede il giudice contabile aveva liquidato gli onorari e i diritti spettanti alla difesa, per l’intero collegio difensivo e per la complessiva attività, in € 10.000,00.

L’amministrazione aveva corrisposto al ricorrente solo la metà dell’importo, destinando la restante parte direttamente a uno dei legali del collegio difensivo. Il ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza al capo sulle spese. L’amministrazione ha eccepito inammissibilità e infondatezza. Un primo ricorso è stato dichiarato carente di giurisdizione, con decisione annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5452 del 18 giugno 2024; nelle more è stato depositato un ricorso in riassunzione, oggetto di riunione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le Sezioni Unite della giustizia amministrativa (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 1/2017): il proprium dell’ottemperanza si risolve nell’interpretazione del giudicato, nell’accertamento del comportamento tenuto e nella valutazione della sua conformità. Su questa base verifica i presupposti dell’azione e li ritiene sussistenti, risultando il passaggio in giudicato della sentenza contabile e l’avvenuta notifica in forma esecutiva.

Nel merito, la questione è testuale. La sentenza ottemperanda dispone che onorari e diritti «vengano liquidati, per l’intero collegio difensivo e per la complessiva attività difensiva». Per il Tribunale la doppia ricorrenza della preposizione «per» impone un significato unitario: essa richiama la causa dell’attribuzione patrimoniale, non il destinatario. Il Collegio esclude che la formula individui il beneficiario della condanna.

La conclusione è confermata sul piano sistematico. La regola generale dell’art. 91 cod. proc. civ. e quella dell’art. 31 del D.Lgs. n. 174/2016 dispongono il rimborso delle spese in favore della parte. Il Codice di giustizia contabile non contempla una disciplina specifica della distrazione, ma rinvia, all’art. 31, comma 6, agli artt. 92-97 cod. proc. civ., rendendo operante l’art. 93 cod. proc. civ..

Da qui la regola applicata: senza una statuizione che, recependo l’istanza dei difensori antistatari, distragga espressamente le spese in loro favore, la condanna si intende regolata tra le parti sostanziali. Il capo sulle spese della sentenza contabile va quindi letto nel senso che la rifusione sia stata disposta in diretto favore del ricorrente. A conferma, lo stesso comportamento dell’amministrazione, che ha corrisposto parte della somma direttamente al ricorrente.

Accertato il difetto di integrale esecuzione, i ricorsi riuniti sono accolti: si ordina il pagamento della residua metà, oltre agli interessi dalla data del 9 luglio 2021, in conformità all’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.. È disattesa la richiesta di rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta. Il Collegio nega allo stato la nomina del commissario ad acta, salva riproponibilità in caso di persistenza dell’inadempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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