Punteggio aggiuntivo per laurea vecchio ordinamento nel concorso pubblico (TAR Puglia n. 1135 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico in cui l’accesso sia consentito, in via alternativa, con laurea triennale, laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento, è illegittimo il bando che escluda la valutazione del diploma di laurea del vecchio ordinamento quale titolo aggiuntivo, qualora lo stesso sia stato utilizzato per l’ammissione. Il diploma di laurea del vecchio ordinamento e la laurea magistrale costituiscono un titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale minima richiesta per partecipare. La preclusione determina una disparità di trattamento tra candidati in possesso di titoli oggettivamente diversi, fondata su una mera circostanza temporale. Non è invocabile il principio di autoresponsabilità dichiarativa quando la lex specialis non consenta affatto di far valere il titolo superiore come ulteriore.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso indetto dalla Regione Puglia per la copertura di due unità di personale di categoria D, profilo di specialista tecnico di policy, ambito politiche internazionali. Ha dichiarato il possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento in lingue e letterature straniere e dell’abilitazione all’insegnamento della lingua francese conseguita tramite Tirocinio Formativo Attivo. Nel verbale della Commissione le è stato attribuito un punteggio integrativo per soli titoli ulteriori, escludendo la laurea quadriennale utilizzata per l’accesso.

Approvata la graduatoria con determinazione dirigenziale, la candidata ha impugnato bando, verbali e determinazione, chiedendo l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1,5 punti per il titolo di studio, del punto per l’abilitazione all’insegnamento e la rimozione della penalità applicata a un quesito della prova scritta. Una controinteressata, collocata al terzo posto, ha proposto ricorso incidentale per analoga questione relativa al proprio diploma di laurea in giurisprudenza, nei limiti dell’interesse al mantenimento della posizione in graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari di improcedibilità e di omessa impugnazione del bando. Quanto alla prima, l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami è stata eseguita nel termine prescritto, con deposito della prova nei dieci giorni successivi. Quanto alla seconda, l’art. 7 del bando risulta espressamente impugnato nella parte in cui esclude dal punteggio aggiuntivo le lauree propedeutiche al titolo utilizzato per l’ammissione.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondata la censura sul titolo di studio. Il bando consente l’accesso alternativamente con laurea triennale, magistrale, specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento. L’art. 7 riconosce 1,5 punti per ogni titolo ulteriore rispetto a quello usato per l’ammissione, escludendo però le lauree propedeutiche. Tale preclusione, secondo il Collegio, è illegittima: il diploma del vecchio ordinamento e la laurea magistrale sono titoli superiori alla laurea triennale minima e non possono non essere considerati aggiuntivi.

Il percorso argomentativo richiama un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. Stato n. 3890 del 2022, Cons. Stato n. 12130 del 2022 e Cons. Stato n. 6108 del 2023, oltre a precedenti della stessa Sezione (TAR Puglia n. 211, 212, 309 e 656 del 2024). La diversità dei percorsi emerge anche dagli obiettivi distinti fissati dal d.m. n. 270/2004 per la laurea triennale (art. 3, comma 4) e per la magistrale (art. 3, comma 6). Escludere il titolo superiore produce una disparità di trattamento solo temporale tra candidati.

Il Collegio ha poi respinto il richiamo al principio di autoresponsabilità dichiarativa invocato dalla Regione: nella specie la lex specialis non consentiva affatto di far valere la laurea magistrale a ciclo unico o del vecchio ordinamento come titolo ulteriore, sicché l’impedimento non può essere imputato al candidato.

Infondate sono risultate le censure sull’abilitazione all’insegnamento e sul master, per difetto di attinenza con il profilo tecnico-amministrativo messo a concorso e perché il Tirocinio Formativo Attivo non è assimilabile a un esame di Stato né a un master di secondo livello. Inammissibile è stata dichiarata la doglianza sul quesito, invadendo il merito amministrativo e la discrezionalità tecnica della Commissione, non sindacabili salvo palese illogicità, nella specie esclusa. L’accoglimento parziale del ricorso principale ha reso improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *