Sopravvenuta carenza di interesse e spese compensate nel giudizio amministrativo (C.G.A.R.S. n. 313 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione del ricorso in appello, fondata su un fatto nuovo e idoneo a soddisfare la pretesa, determina l’improcedibilità dell’appello per carenza di interesse. La declaratoria di improcedibilità non preclude al giudice la valutazione delle spese, che possono essere compensate quando emerga una carente istruttoria dell’Amministrazione. Il diniego tacito non può essere integrato o motivato ex post dalla difesa in giudizio dell’ente, non potendo l’attività difensiva supplire alla mancanza di istruttoria e motivazione del provvedimento amministrativo. La compensazione delle spese del doppio grado risponde pertanto alla necessità di non gravare l’appellante delle conseguenze di una condotta amministrativa non adeguatamente istruita.
Il Fatto
Il ricorrente acquistava un terreno agricolo su cui realizzava, nel 2011, manufatti destinati ad abitazione. Il Comune intimava la demolizione dei manufatti e, in difetto, l’acquisizione al patrimonio comunale. L’interessato presentava istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, come recepito nella Regione Siciliana dall’art. 14 della l. reg. n. 16/2016, invocando la delocalizzazione delle volumetrie. Decorso il termine, riteneva formato il silenzio rigetto.
Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori e l’operatività del requisito della doppia conformità. L’appellante proponeva appello, contestando tra l’altro la valutazione unitaria dell’intervento e la mancata considerazione della cessione di cubatura.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio l’appellante depositava dichiarazione con cui rappresentava il venir meno dell’interesse, avendo il proprio tecnico presentato al SUE del Comune, in data 2 aprile 2024, una nuova domanda di permesso di costruire. Il Collegio, sulla base di tale dichiarazione di parte, dichiarava l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
La Corte affrontava quindi la questione delle spese. Rilevava che non emergevano profili di fondatezza quanto alla mancanza di istruttoria da parte dell’Amministrazione, la quale non poteva fondare la propria motivazione su quanto espresso dall’Avvocatura, per lo meno in assenza di adeguata attività istruttoria e motivatoria in ordine alla cessione delle aree e alla riconduzione ad unità degli illeciti.
Il passaggio centrale attiene al rapporto tra diniego tacito e difesa in giudizio. Il Collegio afferma che il diniego tacito non può essere integrato dalla difesa in giudizio dell’Amministrazione: l’attività processuale dell’ente non può colmare le lacune di istruttoria e motivazione del provvedimento. Su questa base la Corte riteneva giustificata la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
La decisione chiude sul punto processuale, dichiarando l’appello improcedibile e compensando integralmente le spese, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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