Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente con penalità di mora (TAR Toscana n. 1135 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un giudicato di condanna pecuniaria a carico dell’amministrazione, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione e concorre, senza esclusione reciproca, con la nomina del commissario ad acta, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La misura della somma dovuta a tale titolo può essere determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento. Il giudice dell’esecuzione ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine congruo e, in caso di persistente inottemperanza, attiva il commissario. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di 500,00 euro annui, oltre interessi e rivalutazione, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti, con liquidazione delle spese processuali.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, è rimasta ineseguita. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di pagamento e la previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il TAR Toscana verifica in primo luogo i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza è stata notificata il 23 febbraio 2024; risulta attestato il passaggio in giudicato; è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza del 3 dicembre 2024.
L’inottemperanza del Ministero non è contestata. Il Collegio ordina pertanto all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, accreditando mediante carta del docente l’importo di 1.500,00 euro, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, nonché l’ulteriore importo liquidato a titolo di spese processuali.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, che provvederà nei sessanta giorni successivi.
Il Collegio ritiene poi di fare applicazione della penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., escludendo ragioni ostative. La misura è compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, ossia una condanna pecuniaria, richiamando sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15. È altresì compatibile con la nomina del commissario, poiché si tratta di strumenti di tutela concorrenti. La somma è stabilita in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento. Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate in 800,00 euro, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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