Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro e legittimazione del difensore distrattario (TAR Toscana n. 1144 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di integrale esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, legittima il ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, che ordina all’amministrazione di dare completa attuazione al decisum entro un termine perentorio. L’ordine di ottemperanza non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese processuali liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario: in virtù dell’art. 93 cod. proc. civ. si instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo, che vede nel procuratore distrattario l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato. Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 conferma l’inadempimento dell’amministrazione. Il Collegio nomina Commissario ad acta il Prefetto territorialmente competente, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere alla ricorrente il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per quattro anni scolastici e ad attribuirle la carta elettronica dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno, oltre alla rifusione delle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza, notificata e divenuta esecutiva, non era stata impugnata. Il difensore della ricorrente sollecitava l’esecuzione con due PEC, senza ottenere riscontro. Proponeva quindi ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di integrale esecuzione, il pagamento delle spese distratte e la condanna agli interessi legali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che agli atti non risulta alcun adempimento in relazione alla parte della sentenza che dichiara il diritto al beneficio e impone l’attribuzione della carta elettronica. Il Ministero si era costituito depositando solo la documentazione dell’avvenuto pagamento delle spese legali.

È inoltre ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito e modificato, che condiziona l’esecutorietà delle pretese pecuniarie verso le amministrazioni. L’inadempimento è dunque conclamato e il ricorso va accolto.

Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato e gli assegna il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inerzia nomina Commissario ad acta il Prefetto di Firenze, con facoltà di delega, per provvedere nel successivo termine di 60 giorni.

Di rilievo la precisazione sull’ambito dell’ordine: esso non si estende alle spese legali. In virtù dell’art. 93 cod. proc. civ., la distrazione crea tra difensore e parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Il difensore distrattario è pertanto l’unico legittimato a intimare il precetto e a promuovere l’ottemperanza per le spese, come affermato da Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e da TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015. Le spese risultano comunque già pagate.

Il ricorso è accolto, con condanna del Ministero alle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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