Divieto prefettizio di detenzione armi e assenza di termine per l’adozione (TAR Calabria n. 2219 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 39 del R.D. n. 773/1931 non fissa alcun termine per l’adozione del decreto con cui il prefetto vieta la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Nei soli casi d’urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono al ritiro cautelare immediato, con obbligo di immediata comunicazione al Prefetto. Il ritardo nell’adozione del provvedimento non integra di per sé eccesso di potere per irragionevolezza temporale quando l’Amministrazione fonda la decisione su notizie aggiornate e su un quadro indiziario puntuale. L’autonomia del procedimento amministrativo rispetto al processo penale consente di valorizzare fatti oggetto di archiviazione, purché inseriti in una valutazione complessiva e concreta dell’inaffidabilità.

Il Fatto

Il ricorrente era autorizzato a detenere munizioni. All’esito di un controllo del giugno 2020 risultava in possesso di una munizione in eccedenza rispetto al quantitativo consentito ed era deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione abusiva di munizione; per tale ipotesi interveniva poi archiviazione per particolare tenuità del fatto. A suo carico risultavano precedenti penali e di polizia. Nell’aprile 2021 la Questura revocava il porto d’armi.

Con decreto notificato il 5.6.2024 il Prefetto disponeva il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, con obbligo di cessione a terzi o ad armeria. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, lamentando l’uso distorto del potere cautelare per il ritardo rispetto alla richiesta dell’Arma e l’erronea valutazione dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso e affronta anzitutto la censura sulla irragionevolezza temporale. Richiamato l’art. 39 TULPS, rileva che la norma non prevede alcun termine per l’adozione del decreto prefettizio, salvo l’obbligo di immediata comunicazione al Prefetto nell’ipotesi di ritiro cautelare urgente. Il dato letterale, dunque, non sorregge la prospettata illegittimità.

La valutazione non si esaurisce però nel solo dato testuale. Il TAR verifica in concreto l’iter istruttorio e osserva che il provvedimento richiama una nota dell’aprile 2024 del Comando Provinciale dei Carabinieri, con la quale erano state fornite notizie aggiornate sulla posizione del ricorrente, sia quanto alla revoca del porto d’armi del 2021 sia quanto all’inaffidabilità, anche a fronte dell’archiviazione della notizia di reato. Il ritardo, quindi, non è indice di eccesso di potere: l’Amministrazione ha riesaminato la situazione sulla base di elementi recenti.

Quanto alle censure di travisamento dei fatti e di difetto di istruttoria e motivazione, il Collegio ritiene che il provvedimento abbia esposto in modo puntuale, concreto e ragionevole le circostanze poste a fondamento della decisione. Vengono valorizzati l’episodio della detenzione, i molteplici e gravi precedenti penali e il decreto di revoca del porto d’armi.

Il TAR sottolinea l’autonomia del procedimento amministrativo rispetto al processo penale: l’archiviazione non impedisce di apprezzare il fatto nell’ambito della valutazione di inaffidabilità. In assenza di prova contraria, tali elementi integrano un quadro indiziario che depone, in termini di verosimiglianza, nel senso della non affidabilità del soggetto circa l’uso delle armi. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione dei peculiari profili interpretativi della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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