Annullata l’interdittiva comunale per motivazione contraddittoria e travisamento dei fatti (TAR Sardegna n. 1188 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone l’inefficacia della d.u.a. e dichiara la decadenza dai benefici conseguiti è illegittimo quando la motivazione, pur richiamata per relationem, si fonda su un presupposto di fatto erroneamente qualificato e non indica gli specifici motivi di difformità della fattispecie concreta rispetto al parametro normativo invocato. La motivazione costituisce requisito sostanziale del legittimo esercizio del potere amministrativo e presidio di legalità sostanziale, sicché il suo difetto spiega effetti invalidanti. Le argomentazioni difensive svolte dall’amministrazione nel giudizio non possono integrare postuma la motivazione dell’atto impugnato.

Il Fatto

Il ricorrente presentava al Comune una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un magazzino destinato al ricovero di attrezzi agricoli e al deposito dei prodotti, a servizio di un terreno di proprietà in zona agricola, destinato alla coltivazione di piante officinali. Il progetto si fondava sull’art. 26 della legge regionale n. 8/2015 e sulle direttive del d.P.G.R. n. 228/1994.

Avviato il contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, e nonostante le osservazioni del ricorrente, l’amministrazione adottava un’ordinanza con cui disponeva l’inefficacia della d.u.a. e dichiarava la decadenza dai benefici conseguiti per asserita non veridicità delle dichiarazioni. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo violazione delle norme sul procedimento e sul potere di autotutela, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sul secondo motivo, ritenuto assorbente, incentrato sul difetto motivazionale. La motivazione dell’atto è desumibile dalla proposta dell’Ufficio edilizia privata richiamata dall’ordinanza: essa invoca un atto di indirizzo regionale e l’art. 83, comma 1, lett. a), delle n.t.a. del piano paesaggistico regionale, trascrivendone il contenuto senza alcuna indicazione delle ragioni di contrasto con la fattispecie concreta.

Il primo profilo di illegittimità riguarda il travisamento dei fatti. Il provvedimento qualifica l’intervento come recupero di fabbricati ad esclusiva destinazione residenziale ai sensi degli artt. 123 e 124 della legge regionale n. 9/2023, mentre la d.u.a. e gli atti allegati descrivono un edificio a funzione agricola. La Corte rileva che il parametro normativo richiamato non disciplina affatto il recupero di fabbricati residenziali.

Il secondo profilo attiene alla carenza di motivazione. L’amministrazione non precisa gli specifici motivi di difformità della fattispecie rispetto alla norma invocata, limitandosi a trascriverne il testo. Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 92/2015, secondo cui la motivazione è presupposto, fondamento e baricentro del legittimo potere amministrativo, e la Cons. Stato n. 5265/2025, che ne afferma gli effetti invalidanti in ogni caso.

Il terzo profilo concerne l’integrazione postuma della motivazione. Le argomentazioni svolte dal Comune nella memoria difensiva, circa l’assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del fondo, non possono supplire alle carenze dell’atto. La Corte le ritiene inammissibili, conformemente a costante giurisprudenza richiamata (TAR Lazio n. 2834/2025).

Il ricorso è dunque accolto e l’ordinanza annullata, salvo il potere del Comune di riesaminare la vicenda, anche in ordine alla possibilità di realizzare l’intervento mediante d.u.a. e alla normativa applicabile. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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