Ottemperanza al giudicato e carta docente con spese ridotte per serialità (TAR Sardegna n. 1145 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta un dirigente interno all’Amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso. La natura seriale del contenzioso giustifica la riduzione dei compensi difensivi per la sostanziale standardizzazione dell’attività.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, aveva dichiarato il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite Carta Elettronica del Docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma, oltre interessi legali o rivalutazione.
La sentenza, notificata il 29 novembre 2024, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria dell’8 ottobre 2025. Alla notifica non ha fatto seguito l’adempimento, salvo il pagamento delle spese legali. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’ottemperanza. Dagli atti risulta la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione il 29 novembre 2024, il passaggio in giudicato della sentenza e la rituale notifica del ricorso il 14 ottobre 2025.
Su questa base il Tribunale ritiene inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito. La norma impone alle Amministrazioni di completare le procedure esecutive entro tale termine e vieta al creditore, prima della scadenza, di procedere a esecuzione forzata o a notifica di precetto.
La domanda è pertanto fondata e va accolta. Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto statuito dal giudice del lavoro.
Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, eseguirà la sentenza a semplice richiesta della parte interessata, ricorrendo se necessario all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di dipendente pubblico interno alla struttura debitrice, non si dà luogo a compenso commissariale.
Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico dell’Amministrazione soccombente, ma le riduce a complessivi euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La riduzione si fonda sulla natura seriale del contenzioso e sull’attività difensiva caratterizzata da elevato grado di ripetitività e sostanziale standardizzazione, avendo il difensore discusso sedici cause di contenuto identico nella medesima camera di consiglio. Le spese sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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