Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1145 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione, non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., acquista efficacia di giudicato ed è titolo idoneo al giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies, comma 7, della legge n. 89/2001, il giudice ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del decisum. All’inerzia segue la nomina del commissario ad acta, cui non spetta alcun compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, con decreto n. cron. 254/2019 del 16.02.2019, accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme liquidate in favore dei ricorrenti. Il decreto, munito di formula esecutiva e notificato al Ministero, non veniva opposto e non riceveva esecuzione.
I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si costituiva in giudizio tramite l’Avvocatura Distrettuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto di equa riparazione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto: da ciò deriva l’efficacia di cosa giudicata e l’ammissibilità del rimedio ottemperanziale.
Il giudice accerta poi il perfezionarsi delle condizioni di legge per l’esecuzione coattiva. È decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La parte ha inoltre trasmesso la dichiarazione attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare residuo e la modalità di riscossione prescelta, conformemente all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Sono decorsi i sei mesi dalla trasmissione senza alcun pagamento.
Nel merito il Tribunale sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’Appello, provvedendo al pagamento delle somme indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L’adempimento è fissato nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia viene nominato commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni. Il Collegio esclude la corresponsione di un compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
Sull’accoglimento segue la condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché al rimborso delle spese vive e accessorie sostenute per la proposizione del giudizio, quali quelle per copie conformi, notificazione e certificazione del passaggio in giudicato del decreto. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484/2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498/2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153/2022.
Nota della Redazione
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