Atti generali e delimitazione territoriale del danno: onere di impugnazione immediata (TAR Sardegna n. 49 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che, nel delimitare i territori colpiti da eventi atmosferici avversi, individua in modo puntuale le colture danneggiate e quindi indennizzabili, contiene prescrizioni immediatamente lesive della sfera giuridica dei destinatari. Ne deriva l’onere di impugnazione immediata nel termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 29 c.p.a., non essendo sufficiente l’impugnazione del successivo provvedimento applicativo. Il diniego di indennizzo fondato sulla mancata inclusione della coltura nella delimitazione ha, infatti, valore meramente ricognitivo e dichiarativo di una lesione già prodottasi. Il ricorso proposto avverso il solo atto applicativo è pertanto irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il Fatto
A seguito di eventi meteorologici avversi verificatisi in Sardegna dal 7 al 12 aprile 2021, la Regione approvava con delibera n. 29/3 del 21 luglio 2021 la declaratoria per l’accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale. La tabella allegata individuava, per ciascuna provincia, i comuni interessati e le tipologie di colture danneggiabili; per il Comune di Nuoro la coltura indicata era costituita da vigneti.
Con decreto ministeriale 9 agosto 2021 veniva dichiarato il carattere di eccezionalità degli eventi. L’Agenzia Laore, con determinazione n. 874 del 6 settembre 2021, avviava la procedura di compensazione e approvava il bando, il cui art. 4 richiamava la delimitazione regionale. La società ricorrente presentava domanda di ammissione, dichiarando che la coltura danneggiata rientrava tra quelle elencate dalla delibera, ma nella tabella di calcolo allegata indicava colture orticole. Il preavviso di rigetto e il successivo diniego si fondavano proprio su tale difformità. La società impugnava il provvedimento negativo e gli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività sollevata dall’Agenzia. La questione giuridica centrale concerne la natura degli atti impugnati e la necessità della loro impugnazione immediata. Il Tribunale richiama i principi consolidati in materia di atti amministrativi generali: occorre valutare caso per caso se le prescrizioni in essi contenute producano una lesione attuale e concreta, nel qual caso sorge l’onere di tempestiva impugnazione; se invece restano generali e astratte, suscettibili di successiva attuazione, si impugnano unitamente all’atto applicativo.
Il Collegio richiama la giurisprudenza elaborata in tema di bandi di gara e di concorso — Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2003, n. 1; Adunanza Plenaria, 22 aprile 2013, n. 8; Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4 — estendendone l’applicazione a tutti gli atti amministrativi generali.
Applicando tali criteri, il TAR ritiene che la delibera n. 29/3 del 2021 contenga prescrizioni immediatamente lesive. L’allegato, approvando la delimitazione territoriale, identifica per il Comune di Nuoro i soli vigneti, con l’effetto di precludere in radice l’accesso ai ristori per le colture orticole. Anche il bando allegato alla determinazione Laore n. 874/21 presenta clausole lesive, poiché il richiamato art. 4 rinvia espressamente alla delibera e alla delimitazione in essa contenuta.
Da ciò consegue che la nota Laore del 9 agosto 2024 ha un valore meramente ricognitivo di un effetto già prodottosi. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare la delibera regionale e il bando nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 c.p.a.. Il ricorso, notificato solo il 28 ottobre 2024, è pertanto irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Il Collegio compensa le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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