Accesso agli atti del dirigente scolastico sull’anno di prova e interesse strumentale (TAR Sardegna n. 1167 del 13.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti amministrativi, la legittimazione del richiedente presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, con un nesso di strumentalità rispetto alle esigenze del privato. La richiesta di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione non è ammessa. Il diritto di accesso ha ad oggetto documenti formati e nella disponibilità dell’amministrazione, con esclusione di quelli mai venuti ad esistenza o meramente eventuali, non essendo consentito imporre un’attività di ricerca massiva a fini esplorativi. L’amministrazione che opponga una lettura eccessivamente formalistica dell’istanza viola i canoni di correttezza e leale collaborazione, dovendo mettere a disposizione la documentazione richiesta a corredo del fascicolo valutativo. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esibizione entro il termine fissato.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di ruolo, svolgeva l’anno di formazione e prova presso un istituto scolastico nel corso dell’anno scolastico 2024/2025. Il periodo si concludeva con la valutazione di mancato superamento, formalizzata dal dirigente scolastico, e con il conseguente obbligo di ripetere l’anno di prova nell’anno scolastico successivo.

Per verificare il rispetto delle norme procedimentali relative alla valutazione finale del Comitato, il docente presentava plurime istanze di accesso agli atti, in parte accolte solo parzialmente e in parte rimaste prive di riscontro. Insorgeva quindi davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 1 e 22 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione e l’ordine di esibizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina separatamente le diverse istanze. Sulla richiesta relativa al verbale del Comitato di valutazione, l’amministrazione aveva già consentito l’accesso, come la stessa parte dà atto nel ricorso; la relativa doglianza resta quindi superata.

Quanto alla richiesta di comunicazione della programmazione alla collega in anno di prova, il Tribunale ritiene corretto il diniego. La procedura non è concorsuale né comparativa, e il ricorrente, alla data dell’istanza, non aveva ancora sostenuto il colloquio. Manca dunque il nesso di strumentalità richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990: l’interesse perseguito è generico o “di vigilanza” e trasmoda in un non consentito controllo generalizzato, vietato dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 575 del 2024 e TAR Lombardia n. 312 del 2025. In ogni caso, l’amministrazione ha evidenziato l’inesistenza del documento, non essendo necessaria alcuna richiesta di programmazione: il diritto di accesso riguarda solo documenti venuti ad esistenza, secondo l’orientamento di Cons. Stato, Sez. V, n. 6713 del 2021.

Diversamente, è fondata la richiesta di ostensione del fascicolo telematico trasmesso al Comitato. L’amministrazione afferma l’assenza dell’Allegato A al DM 226/2022 nel fascicolo, ma ne ammette l’esistenza e l’esame in sede valutativa. Il Collegio ritiene che l’amministrazione non potesse trincerarsi dietro una lettura eccessivamente formalistica dell’istanza, dovendo mettere a disposizione il contenuto dell’allegato in ossequio ai canoni di correttezza e leale collaborazione.

Parimenti fondata è l’istanza sull’esibizione degli atti di designazione del componente del Comitato: il disguido nella gestione della pec non esime l’amministrazione, che va dichiarata tenuta all’esibizione del verbale di nomina.

È invece infondata la richiesta relativa al caricamento dell’Allegato A sulla piattaforma ministeriale, poiché l’istanza riguarda un documento di cui lo stesso ricorrente dubita l’esistenza e assume carattere meramente esplorativo, non essendo consentito imporre all’amministrazione un’attività di ricerca massiva, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 68 del 2016 e TAR Lazio n. 3963 del 2017. Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con ordine di esibizione entro quindici giorni e compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *