Appello elettorale inammissibile per sforamento dei limiti dimensionali (C.G.A.R.S. n. 116 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sinteticità degli atti processuali, il giudice amministrativo è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine dell’atto di appello rientranti nei limiti dimensionali fissati dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, mentre non può esaminare quelle contenute nelle pagine successive. Il rispetto del limite dimensionale, quale attuazione del principio di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, cod. proc. amm., costituisce questione di ordine pubblico processuale, rilevabile anche d’ufficio. L’istanza di autorizzazione postuma al superamento dei limiti deve illustrare i gravi e giustificati motivi, non essendo sufficiente l’invocazione di un mero errore scusabile. La rinuncia alle parti eccedenti è inammissibile se tardiva e generica.
Il Fatto
La consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Sciacca, all’esito del ballottaggio, si concludeva con la proclamazione dell’elezione alla carica di sindaco del contro-interessato. Il candidato non eletto impugnava davanti al TAR per la Sicilia i verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti, deducendo irregolarità che, a suo dire, avevano impedito il raggiungimento al primo turno della soglia del 40% dei voti validi prevista dall’art. 3, comma 4, l.r. Sicilia 15 settembre 1997, n. 35 e la conseguente assegnazione dei due terzi dei seggi.
Il TAR disponeva una verificazione affidata alla Prefettura, respingeva le eccezioni preliminari e, nel merito, riteneva le censure in parte infondate e in parte inammissibili per mancato superamento della prova di resistenza. Il candidato soccombente proponeva appello; il sindaco eletto, a sua volta, appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di parziale inammissibilità dell’appello principale per sforamento dei limiti dimensionali. Richiamato l’art. 13-ter, comma 1, allegato II cod. proc. amm., rileva che l’atto di impugnazione, composto di 124.442 caratteri, raggiunge il massimo di 70.000 consentiti a pagina 45, riga 22, senza che sia stata chiesta l’autorizzazione preventiva.
La Corte qualifica il rispetto dei limiti come questione di ordine pubblico processuale, richiamando l’indirizzo secondo cui l’art. 13-ter, comma 5, non lascia al giudice alcuna facoltà di esaminare le questioni contenute nelle pagine successive, ma glielo impone di non esaminare. La memoria di replica depositata l’11 ottobre 2023 alle ore 16.54 è dichiarata irrimediabilmente tardiva, essendo la causa già trattenuta in decisione.
Nel merito, le censure avverso i capi che avevano adombrato il carattere esplorativo del secondo motivo sono ritenute prive di interesse, non derivando da quei capi alcuna soccombenza sostanziale. Il secondo motivo, diretto avverso il capo che aveva qualificato le doglianze come mere irregolarità formali della verbalizzazione, si risolve in una pedissequa riproduzione delle censure di primo grado, priva di parte critica: è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm.. Il terzo motivo, esaminabile solo sino al limite dimensionale, è respinto.
L’appello principale è quindi respinto; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’Ufficio centrale elettorale è estromesso per carenza di legittimazione passiva, spettando la qualità di parte pubblica necessaria al Comune interessato. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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