Domanda risarcitoria non riproposta in appello: rinuncia ex art. 101 c.p.a. (TAR Puglia n. 1182 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria proposta congiuntamente alla domanda caducatoria e non esaminata dal giudice di primo grado, che abbia accolto l’istanza di annullamento, deve essere riproposta in appello a pena di rinuncia. L’art. 101, comma 2, c.p.a. sanziona con la rinuncia le domande dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado e non espressamente riproposte nell’atto di appello. La proposizione autonoma ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., nel termine di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, è ammissibile solo quando la domanda risarcitoria non sia già stata introdotta nel giudizio di annullamento. L’omessa pronuncia su una domanda ritualmente formulata costituisce vizio della sentenza, da contestare con l’impugnazione e non con un nuovo ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Puglia gli atti con cui il Comune aveva sospeso e poi annullato in autotutela il permesso di costruire relativo a un manufatto da collocare su area demaniale. Con motivi aggiunti aveva chiesto anche la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, quantificandolo in misura non inferiore a una somma determinata sul volume d’affari della stagione precedente.

Il TAR aveva accolto l’impugnazione e annullato la determinazione di autotutela per violazione del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies legge n. 241/1990, ma nulla aveva disposto sulla domanda risarcitoria. La sentenza non era stata impugnata e era passata in giudicato. Il ricorrente ha quindi proposto un nuovo ricorso per ottenere, in via autonoma, il ristoro del danno emergente e del lucro cessante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. e la ritiene fondata. La norma stabilisce che si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado e non espressamente riproposte nell’atto di appello.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 105, comma 1, c.p.a., che enuncia il principio di tassatività dei casi di annullamento con rinvio al primo giudice. Da ciò deriva che, negli altri casi, il giudice di appello decide nel merito e, proprio per consentirgli tale decisione, l’onere di riproposizione grava sul ricorrente. Sul punto il TAR richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St. Sez. IV n. 2433/2015; Cons. St. Sez. VI n. 22/2014).

Nel caso concreto il ricorrente aveva optato per la proposizione congiunta della domanda risarcitoria a quella caducatoria. L’omessa pronuncia, dopo l’accoglimento dell’istanza di annullamento, imponeva di impugnare la sentenza nella parte in cui non si era pronunciata sul risarcimento. La mancata proposizione in appello ha così determinato la rinuncia alla pretesa sostanziale.

Il Collegio prende posizione sul diverso orientamento invocato dal ricorrente (Cons. St. n. 5014/2018) e ne sottolinea la distinzione. In quella vicenda il primo giudice aveva rigettato la domanda di annullamento e assorbito quella risarcitoria; qui, invece, il ricorrente è risultato vittorioso sul piano caducatorio e il TAR ha omesso la disamina della domanda connessa. Tale omissione si atteggia a vizio della sentenza, da contestare in appello. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della natura della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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