Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 1228 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso di ottemperanza è ammissibile e fondato quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata in forma esecutiva, e sia decorso il termine dilatorio di art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’Amministrazione che non dimostri l’avvenuto adempimento del comando giudiziale è tenuta a dare attuazione al giudicato. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione nel termine fissato e, in caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’attuazione sostitutiva. La sentenza che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, aveva ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, previsto dall’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.500,00 oltre interessi.
Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine dilatorio, l’Amministrazione non aveva attivato la Carta né accreditato le somme. Il giudicato era divenuto definitivo per mancata impugnazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina preventiva di un Commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza, verificando l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e l’avvenuta notificazione della stessa. È stato inoltre riscontrato il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, necessario ai fini dell’azionabilità del rimedio.
Il TAR ha poi confermato l’appartenenza del provvedimento ottemperando al novero dei titoli esecutivi attuabili mediante ottemperanza. Si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile all’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., che consente l’esecuzione del giudicato formatosi su provvedimenti del giudice ordinario.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, perché l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. Il Ministero si era costituito con atto di mera forma, senza allegare alcuna prova dell’attivazione della Carta o dell’accredito delle somme.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo la somma di € 1.500,00 mediante accredito sulla Carta elettronica, oltre interessi di legge, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In conformità alle richieste della ricorrente, è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, per provvedere in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di 60 giorni in caso di perdurante inottemperanza. Le spese del giudizio, liquidate in € 550,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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