Sei scatti stipendiali computabili nella buonuscita anche senza domanda tempestiva (TAR Liguria n. 1189 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti del 2,50 per cento previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spettano al personale delle forze di polizia, anche a ordinamento militare, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno fissato dalla medesima disposizione per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale: esso è funzionale soltanto a consentire la decorrenza del pensionamento dal primo gennaio dell’anno successivo e incide sulla tempistica dell’aspettativa, non sul diritto patrimoniale. L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, che subordina il beneficio al pagamento della restante contribuzione in caso di congedo a domanda, opera ai soli fini del computo della base pensionabile e non della buonuscita. Il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio è pertanto riconosciuto anche a chi abbia presentato la domanda oltre il termine.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente della Guardia di Finanza in quiescenza, ha chiesto la riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione, nella base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’I.N.P.S., costituitosi in giudizio, si è rimesso alle determinazioni del Tribunale, senza contestare nel merito la pretesa.
La questione riguarda un dipendente collocato a riposo a domanda che, al momento del pensionamento, aveva maturato i requisiti di anzianità anagrafica e di servizio richiesti dalla norma. Il thema decidendum si concentra sul se la mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti comporti decadenza dal beneficio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla ricostruzione della fattispecie normativa. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce sei scatti del 2,50 per cento, calcolati sull’ultimo stipendio, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, precisando che il beneficio spetta anche a chi chieda il collocamento in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile. La disciplina si applica pure alle forze di polizia a ordinamento militare, per effetto dell’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa, tra cui T.A.R. Lazio, Sez. V, n. 10760 del 2025.
Accertata la spettanza in astratto, il TAR verifica la posizione concreta del ricorrente. Questi, al momento del pensionamento, aveva maturato i requisiti anagrafici e di servizio prescritti, come emerge dal prospetto di liquidazione prodotto in giudizio. Il dato fattuale non è contestato dall’Istituto, che si è rimesso al Tribunale.
Il nodo centrale riguarda il termine per la domanda di collocamento in quiescenza. La difesa erariale avrebbe potuto opporre la decadenza ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che impone di presentare l’istanza entro il 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità. Il Collegio esclude però la natura decadenziale del termine. L’orientamento è consolidato: la giurisprudenza amministrativa, richiamata con Cons. St., Sez. II, n. 8369 del 2024, Cons. St., Sez. II, n. 3098 del 2023, Cons. St., Sez. II, n. 3041 del 2023 e T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 793 del 2024, qualifica il termine come funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Esso incide sulla sola tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di pensionamento, non sul diritto patrimoniale.
Ugualmente non ostativo è il richiamo all’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997. La norma subordina, in caso di congedo a domanda, il riconoscimento dei sei scatti al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata sui limiti di età previsti per il grado. Il TAR ne delimita l’ambito: la disposizione opera ai soli fini del computo della base pensionabile, come si evince dalla stessa lettera della legge, e non incide sulla quantificazione della buonuscita.
Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria del diritto a percepire il beneficio economico e conseguente condanna dell’I.N.P.S. a rideterminare il trattamento di fine servizio. Sulle maggiori somme spettano gli interessi ex art. 3, comma 2, del d.l. n. 79/1997, sino all’effettivo soddisfo, e l’eventuale quota superiore al tasso di interesse è soggetta a rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, che esclude il cumulo fra i due istituti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.500,00 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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