Ottemperanza al giudicato sul beneficio della carta del docente ai supplenti (TAR Molise n. 309 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario del lavoro che abbiano accertato il diritto dei docenti supplenti al beneficio della carta elettronica del docente. L’amministrazione scolastica è tenuta a conformarsi al giudicato formatosi, con la corresponsione delle somme liquidate e degli accessori. Il TAR può ordinare l’adempimento entro un termine perentorio e nominare fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza. La notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale, secondo la novellata versione dell’art. 475 cod. proc. civ., integra le formalità richieste per l’esecuzione. La somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando la nomina del commissario sia già idonea a fronteggiare l’inadempimento.

Il Fatto

Con sentenza n. 133 del 19 aprile 2024 il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il diritto dei ricorrenti, docenti precari titolari di supplenze in determinati anni scolastici, al riconoscimento del beneficio della carta del docente per ciascun anno di servizio, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme, oltre interessi o rivalutazione fino al soddisfo.

Passata la sentenza in giudicato, gli interessati hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo l’esecuzione delle statuizioni, la nomina immediata di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza e la fissazione della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni violazione successiva. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso il 4.04.2025. La sentenza era stata inoltre notificata in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione il 13.11.2024.

Sul punto il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notifica del titolo risultano pertanto adeguate alle formalità di legge.

Il titolo azionato, sentenza del giudice ordinario del lavoro, rientra tra quelli esperibili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, le somme richieste a titolo di sorte capitale corrispondono a quelle liquidate nella sentenza da eseguire, sicché il ricorso è fondato.

Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Nomina inoltre, fin d’ora, un commissario ad acta ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, destinato ad attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine, provvedendo in ulteriori 40 giorni.

Quanto alla somma dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio non ravvisa allo stato i presupposti, proprio in considerazione della nomina del commissario; resta salva una diversa valutazione, su nuova istanza, in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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