Sei scatti stipendiali Polizia di Stato nessuna decadenza per domanda quiescenza (TAR Liguria n. 1188 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale. Esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e incide unicamente sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di pensionamento. Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 spetta al personale della Polizia di Stato anche in caso di cessazione a domanda, purché siano maturati i requisiti anagrafici e di servizio. L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 1997, che subordina il riconoscimento al pagamento della restante contribuzione, opera ai soli fini del computo della base pensionabile e non incide sulla quantificazione della buonuscita. La scelta legislativa di riconoscere il beneficio in caso di pensionamento a domanda non è irragionevole e non viola gli artt. 3 e 81 Cost.
Il Fatto
Alcuni ex dipendenti della Polizia di Stato, collocati in quiescenza a domanda, hanno agito davanti al TAR Liguria per ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione, nella base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987. L’I.N.P.S., costituitosi in resistenza, ha chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo il difetto dei presupposti per il riconoscimento del beneficio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver maturato, al momento del pensionamento, i requisiti di anzianità anagrafica e di servizio richiesti dalla norma. La causa è stata assunta in decisione all’udienza pubblica del 3 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione giuridica nella corretta interpretazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, che attribuisce al personale della Polizia di Stato sei scatti del 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, precisando che il beneficio spetta anche a chi chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
Nel caso concreto i ricorrenti avevano maturato i requisiti prescritti al momento del pensionamento. Per un ricorrente il Collegio applica l’art. 18 del d.P.R. n. 1032 del 1973, che computa la frazione superiore a sei mesi come anno intero, così da raggiungere l’anzianità utile richiesta.
Il Tribunale esclude poi la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. Richiamando un orientamento consolidato (Cons. St., Sez. II, n. 8369 del 2024; Cons. St., Sez. II, n. 3098 del 2023; Cons. St., Sez. II, n. 3041 del 2023; TAR Liguria, sez. I, n. 793 del 2024), il Collegio chiarisce che quel termine non è posto a pena di decadenza, ma serve solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo.
Quanto all’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 1997, che subordina il riconoscimento dei sei scatti al previo pagamento della restante contribuzione, il Tribunale ne circoscrive l’ambito applicativo: la disposizione opera ai soli fini del computo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della legge, e non incide sulla quantificazione della buonuscita.
Da ultimo, il Collegio respinge l’interpretazione costituzionalmente orientata proposta dalla difesa dell’Istituto. A fronte di una previsione di legge espressa e chiara, l’attività ermeneutica non può attribuire alla norma un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole. La determinazione delle prestazioni sociali rientra nella discrezionalità del legislatore, e la scelta non appare irragionevole perché l’istituto è previsto da una norma speciale applicabile al solo comparto sicurezza (Cons. St., Sez. II, n. 4473 del 2025; Cons. St., Sez. II, n. 8594 del 2024). Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’I.N.P.S. a rideterminare il trattamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, escluso il cumulo.
Nota della Redazione
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