Scommesse, disapplicazione del requisito concessorio del bookmaker estero (TAR Sicilia n. 1192 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego della licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio della raccolta di scommesse, fondato esclusivamente sull’assenza della concessione ministeriale in capo al bookmaker estero, è illegittimo. La disciplina interna che subordina il rilascio del titolo di polizia al preventivo conseguimento della concessione da parte del preponente contrasta con gli artt. 49 e 56 TFUE, come interpretati dalla Corte di giustizia, e va disapplicata dal giudice amministrativo. Il titolare di un centro di trasmissione dati legato contrattualmente a un operatore illegittimamente escluso dal sistema concessorio non può subire le restrizioni derivanti da quella esclusione. Non sussistono dubbi interpretativi che impongano il rinvio pregiudiziale, essendo la questione già risolta dalla giurisprudenza europea e nazionale. La domanda risarcitoria generica e priva di prova del quantum va respinta.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un esercizio commerciale, chiedeva alla Questura il rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. per trasmettere dati relativi a proposte di scommessa per conto di un operatore maltese, all’interno dei propri locali. L’Amministrazione respingeva l’istanza rilevando che la società preponente era priva del titolo concessorio rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, presupposto ritenuto indispensabile, e ordinava la cessazione dell’attività.

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la contrarietà della disciplina interna alle libertà europee di stabilimento e di prestazione di servizi. Chiedeva la disapplicazione dell’art. 88 T.U.L.P.S. nella parte in cui subordina la licenza alla concessione del bookmaker e, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Domandava inoltre il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il sistema dualistico italiano: la concessione in capo al bookmaker e, successivamente, l’autorizzazione di pubblica sicurezza per i centri di trasmissione dati. Richiama la disposizione interpretativa dell’art. 2, comma 2-ter, del D.L. n. 40/2010, che lega l’efficacia della licenza al rilascio della concessione ministeriale.

Su questo schema è intervenuta più volte la Corte di giustizia, che ha dichiarato incompatibili con il diritto europeo le normative che escludono dal settore gli operatori costituiti in società di capitali quotate e che sanzionano gli esercenti impossibilitati a ottenere le autorizzazioni per effetto del rifiuto illegittimo dello Stato. Il Tribunale cita CGCE, Grande Sezione, 6 marzo 2007, Placanica e CGUE, 16 febbraio 2012, Costa e Cifone.

La giurisprudenza nazionale ha tratto da tali pronunce una sorta di sanatoria giurisprudenziale, per cui la posizione dell’operatore estero costituisce eccezione alla regola. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 1685 del 2022, Cons. Stato, sez. VII, n. 6604 del 2022 e Cons. Stato, sez. VII, n. 6042 del 2023. Ne deriva che le restrizioni non sono applicabili ai titolari di centri legati contrattualmente a un operatore illegittimamente ostacolato nell’accesso al sistema concessorio.

Poiché l’unico presupposto del diniego impugnato è la mancanza della concessione in capo alla società preponente, il Tribunale disapplica la normativa interna e dichiara l’invalidità del provvedimento. Escluso il rinvio pregiudiziale per assenza di dubbi interpretativi, la domanda risarcitoria è respinta per genericità e per mancata prova del quantum. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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