Ottemperanza per Carta docente: nomina commissario ad acta dopo mancata esecuzione del giudicato (TAR Sardegna n. 297 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, di una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente integra gli estremi dell’ottemperanza. In tale evenienza, il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, nomina un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all’adempimento, assegnando un termine per l’esecuzione. L’attività commissariale, se affidata a un funzionario interno all’Amministrazione, non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
Un docente ha ottenuto dal Tribunale di Nuoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il contributo di cui alla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per un importo complessivo di euro 2.500,00.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, è stata notificata all’Amministrazione, che ha però provveduto solo alla liquidazione delle spese legali, rimanendo inadempiente rispetto al pagamento del capitale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, investito del ricorso per l’ottemperanza, ha accertato che l’Amministrazione non ha eseguito integralmente il giudicato. La liquidazione delle sole spese di lite, infatti, non integra l’adempimento dell’obbligo principale, che consisteva nel riconoscimento del beneficio economico.
Pur avendo la difesa dell’Amministrazione dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione del pagamento, non sono state fornite utili indicazioni per una soluzione bonaria della controversia. Tale circostanza ha indotto il Collegio a ritenere sussistente l’inottemperanza e a disporre la nomina di un commissario ad acta.
L’incarico è stato affidato al Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega, assegnando il termine di 60 giorni per provvedere all’esecuzione. Poiché il commissario è un funzionario dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso per la sua attività.
Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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