Il sindaco non può vietare l’installazione di apparati di telecomunicazione in assenza dei presupposti del potere extra ordinem (TAR Marche n. 182 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere extra ordinem del sindaco, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, non può essere esercitato per regolare materie già compiutamente disciplinate dal legislatore, come l’installazione di impianti di telecomunicazione. L’ordinanza contingibile e urgente presuppone la sussistenza di un pericolo attuale e imminente, non altrimenti fronteggiabile con gli strumenti ordinari. Ove manchino tali presupposti, l’atto è illegittimo per carenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere. Il provvedimento sindacale che impone il divieto di installazione di apparati radioelettrici in pendenza di un giudizio davanti al Consiglio di Stato non può sostituirsi alle determinazioni dell’autorità giudiziaria.
Il Fatto
Il Comune di Jesi adottava un’ordinanza con la quale ordinava a tre società operanti nel settore delle telecomunicazioni il divieto di installazione e di messa in esercizio di apparati radioelettrici su un’infrastruttura in corso di realizzazione in una via cittadina. Il provvedimento risultava motivato dalla pendenza di un ricorso giurisdizionale davanti al Consiglio di Stato, relativo alla legittimità dell’intervento. Avverso tale atto proponeva ricorso una delle società destinatarie dell’ordine, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento. Si costituivano in giudizio il Comune e il Ministero dell’Interno, mentre le altre società intimate non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ritenendo prima facie fondato il ricorso. L’atto impugnato risultava adottato in assenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere extra ordinem del sindaco. Tale potere, di natura residuale e straordinaria, non può essere invocato quando la materia è già regolata da una disciplina normativa che prevede procedure e competenze specifiche, come nel caso delle infrastrutture di telecomunicazione. La circostanza che fosse pendente un giudizio davanti al Consiglio di Stato non poteva legittimare l’intervento del sindaco, poiché la tutela delle situazioni giuridiche in contestazione è rimessa alla giurisdizione amministrativa, non certo a provvedimenti amministrativi che anticipano o aggirano le decisioni del giudice.
La mancanza di un pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica, che sola potrebbe giustificare un’ordinanza contingibile e urgente, rendeva il provvedimento privo del suo presupposto fondamentale. Il TAR ha pertanto disposto la sospensione dell’ordinanza impugnata, fissando per la trattazione di merito l’udienza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerata la natura della controversia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.