Locale tecnico e tettoie: limiti all’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 1195 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo è atto vincolato, per la cui adozione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario. Il potere repressivo degli abusi edilizi è espressione di attività amministrativa doverosa e i termini procedimentali, ove non espressamente previsti come perentori, hanno natura ordinatoria, senza decadenza per la p.a. La natura vincolata dell’ordine esonera l’Amministrazione dall’esplicitare le ragioni di pubblico interesse e dal comparare l’interesse privato, anche dopo un lungo lasso di tempo dall’abuso, non potendo radicarsi alcun affidamento in capo al privato che non sia stato destinatario di un provvedimento favorevole. Quanto alle tettoie, esse richiedono il permesso di costruire ove, per caratteristiche costruttive e dimensioni, siano idonee ad alterare la sagoma dell’edificio e difettino dei requisiti di pertinenza e precarietà. Il locale tecnico di modeste dimensioni, privo di autonomia funzionale anche potenziale e destinato a impianti serventi, non integra indebito aumento di volumetria: l’ordine che lo colpisce è illegittimo se non motiva in merito alla sua utilizzabilità abitativa.

Il Fatto

A seguito di un sopralluogo congiunto della Polizia Municipale e del personale del Settore Urbanistica, il Comune di Melilli accertava sul lotto dei ricorrenti la presenza di plurimi manufatti privi di titolo edilizio: un vano, una serie di tettoie, un vano cucina, ulteriori corpi di fabbrica e ampliamenti del piano terra del fabbricato principale. Il Comune adottava quindi l’ordinanza di demolizione, rilevata l’assenza delle opere dall’elenco di quelle autorizzate con precedenti concessioni edilizie in sanatoria.

I ricorrenti impugnavano l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo la nullità del verbale di sopralluogo redatto in giorno festivo, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il ritardo di quasi tredici mesi nella notificazione dell’ordinanza, l’indeterminatezza delle norme richiamate, la violazione dell’affidamento e l’erroneità dei presupposti nella qualificazione delle opere. Il Comune chiedeva il rigetto del gravame; in vista dell’udienza depositava uno scritto difensivo che i ricorrenti eccepivano come tardivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione pregiudiziale: lo scritto difensivo depositato dall’Amministrazione è irricevibile ex art. 73 c.p.a. e non viene considerato ai fini della decisione. Passa poi all’esame dei motivi, riqualificando le censure prospettate come inammissibilità in termini di annullabilità.

La prima doglianza, relativa alla redazione del verbale in giorno festivo, è infondata. Le ipotesi di nullità dei provvedimenti amministrativi sono tassativamente elencate nell’art. 21-septies della legge n. 241/1990 e non comprendono l’adozione dell’atto in giornata festiva; né sussiste alcun vizio di violazione di legge o di eccesso di potere ex art. 21-octies.

Quanto alla mancata comunicazione di avvio, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa ex art. 74 c.p.a.: l’ordinanza di demolizione è atto vincolato e presuppone un mero accertamento tecnico sulla consistenza e sull’abusività delle opere. Analogamente, il ritardo di oltre un anno nella conclusione del procedimento non determina decadenza: il procedimento è avviato d’ufficio e i termini, ove non espressamente perentori, sono ordinatori, con rimedio del silenzio ex art. 117 c.p.a..

La censura di indeterminatezza è smentita dalla piana lettura dell’ordinanza, che cita gli artt. 31 e 34 del d.P.R. n. 380/2001 e contiene gli elementi minimi per consentire l’esercizio del diritto di difesa. La tutela dell’affidamento non è invocabile: la natura vincolata dell’ordine esclude la comparazione degli interessi e, in assenza di provvedimenti favorevoli, l’inerzia della p.a. non radica posizioni tutelabili.

Il sesto motivo è parzialmente fondato. Le tettoie, per dimensioni e caratteristiche costruttive, non integrano pertinenze precarie e richiedono il permesso di costruire, secondo i criteri del C.g.a. n. 805/2023. Diverso è il discorso per il locale tecnico di ridotta superficie e modesto volume, destinato a caldaia e serbatoio: esso non ha autonomia funzionale ed è inutilizzabile a fini abitativi, sicché l’ordinanza, nulla dicendo sul punto, va annullata limitatamente a tale porzione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *