Nuova istanza paesaggistica e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1215 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione, nel corso del giudizio, di una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica avente ad oggetto il medesimo bene della vita determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso il precedente diniego, con conseguente improcedibilità. Tale esito si verifica tanto nell’ipotesi di formazione del silenzio assenso sulla nuova istanza, poiché il ricorrente consegue l’utilità richiesta, quanto nell’ipotesi di un nuovo provvedimento negativo, che rinnova la lesione e deve essere autonomamente impugnato. In entrambi i casi la decisione sul diniego originario risulta in concreto inutile. Il giudice rileva d’ufficio la carenza di interesse e non accorda il rinvio richiesto dalle parti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica opposto dal Comune di Milano per la realizzazione di due terrazzini in falda di tetto su un’unità immobiliare di sua proprietà, insieme agli atti presupposti, tra cui i pareri contrari della Commissione per il Paesaggio e i preavvisi di rigetto.

Nel corso del giudizio, in data 26 febbraio 2024, lo stesso ricorrente ha presentato una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica. Il Comune ha espresso parere favorevole il 14 marzo 2024 e ha trasmesso gli atti alla Soprintendenza il 19 marzo 2024. In vista dell’udienza, le parti hanno chiesto un breve rinvio, rappresentando che il termine per l’eventuale provvedimento contrario della Soprintendenza sarebbe scaduto l’8 aprile 2024 e che un provvedimento negativo avrebbe potuto sopraggiungere nei giorni successivi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato la richiesta di rinvio e l’ha respinta, rilevando come la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica comporti in ogni caso l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La valutazione prescinde dall’esito della nuova domanda.

In caso di formazione dell’auspicata autorizzazione, anche sulla base di un nuovo progetto, il ricorrente ottiene il bene della vita cui aspira, con conseguente difetto di interesse alla decisione sul diniego originario. La carenza di interesse è quindi già attuale.

In caso di provvedimento contrario della Soprintendenza, invece, si rinnova la lesione dell’aspirazione del ricorrente all’ottenimento del bene della vita. Quel nuovo provvedimento dovrebbe essere oggetto di autonoma impugnativa, se il ricorrente non intenda consentirne il consolidamento. Anche in questa seconda ipotesi la decisione sul previo diniego risulta in concreto inutile.

Il Collegio ha richiamato il principio affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 5422 del 2023 e ha rilevato d’ufficio la sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando l’improcedibilità del ricorso. L’esito in rito ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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