Note di preavviso non impugnabili e ordinanze di demolizione impugnabili nei termini (TAR Lombardia n. 1213 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le note con cui l’amministrazione comunale preannuncia un sopralluogo finalizzato a verificare l’ottemperanza dell’ordine di demolizione non hanno natura provvedimentale e non modificano la sfera giuridica del destinatario: esse non sono pertanto impugnabili per difetto di interesse. Le ordinanze di demolizione notificate al dante causa si intendono conosciute dagli eredi dal momento in cui ne ricevono copia e devono essere impugnate nel termine di decadenza decorrente da tale conoscenza. La mera prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti degli eredi non impone la rinnovazione integrale della procedura, né determina l’acquisizione del bene al patrimonio comunale in assenza dei presupposti di legge.

Il Fatto

Con due distinte ordinanze, risalenti al 2007 e al 2010, il Comune aveva ingiunto al dante causa del ricorrente la demolizione di numerosi manufatti realizzati in assenza di autorizzazione paesistica. Deceduto il destinatario, l’ente locale ha preannunciato agli eredi, tra cui il ricorrente, l’esecuzione di un sopralluogo per accertare l’ottemperanza all’ordine, trasmettendo loro copia dei provvedimenti demolitori.

Il ricorrente ha impugnato le note di preavviso del sopralluogo e le stesse ordinanze di demolizione, deducendo che il decorso del tempo e la morte dell’unico destinatario imponessero la rinnovazione integrale della procedura nei confronti degli eredi, con esclusione dell’acquisizione del bene al patrimonio disponibile del Comune. Ha poi proposto motivi aggiunti avverso le successive note di preavviso, lamentando difetto di motivazione e sviamento di potere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha scrutinato in via preliminare la natura degli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti. Le note dell’8 settembre 2016, del 12 ottobre 2017, del 12 marzo 2018 e del 23 aprile 2018 costituiscono, secondo il Collegio, semplici preavvisi di sopralluogo, finalizzati alla verifica dell’ottemperanza delle ordinanze di demolizione. Esse non mutano in alcun modo la situazione giuridica del privato, il quale difetta pertanto di interesse a vederle annullate. Da qui la declaratoria di inammissibilità delle censure rivolte avverso tali atti.

Quanto alle due ordinanze di demolizione, il Tribunale ha rilevato che esse erano state portate a conoscenza del ricorrente già con la nota dell’8 settembre 2016 e consegnate in copia il successivo 20 settembre 2016. Il ricorso principale, tuttavia, è stato notificato solo il 23 ottobre 2017, quando era senza alcun dubbio decorso il termine di impugnazione. La relativa doglianza è stata pertanto dichiarata irricevibile per tardività.

Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure sulla necessità di rinnovare il procedimento nei confronti degli eredi e sull’assenza dei presupposti per l’acquisizione del bene al patrimonio comunale, essendo le stesse veicolate attraverso atti non impugnabili o proposte oltre i termini. Sul punto rileva la costante giurisprudenza amministrativa sulla natura non provvedimentale degli atti endoprocedimentali di verifica.

Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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