Rave party non autorizzato e foglio di via (TAR Toscana n. 1217 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a un rave party non autorizzato, di per sé non necessariamente determinante, se inserita in un compendio indiziario diversificato e stratificato nel tempo può fondare il giudizio di pericolosità sociale che legittima il foglio di via obbligatorio. Ai fini dell’adozione dell’ordine di rimpatrio con foglio di via non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimento con funzione cautelare e urgenza in re ipsa. I presupposti degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 sono apprezzati dal questore sulla base di elementi di fatto complessivamente valutati, compresi i precedenti penali e di polizia. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti dell’irragionevolezza, dell’illogicità e della violazione del principio di proporzionalità.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Questore di Pistoia ha disposto il rimpatrio presso la propria residenza e il divieto di ritorno nei comuni interessati per tre anni dalla notificazione. All’origine del provvedimento vi è l’accertamento dei Carabinieri relativo a una manifestazione musicale Tekno non autorizzata, svoltasi in un’area boschiva demaniale, cui il ricorrente aveva preso parte insieme a numerosi giovani.

In conseguenza del deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di invasione di terreni ed edifici, e ritenuti sussistenti i presupposti degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 anche alla luce di precedenti comportamenti, la Questura ha emanato l’ordinanza. Il ricorrente ha dedotto la mancanza dei presupposti di fatto e di adeguata motivazione, la violazione delle regole sulla partecipazione procedimentale per omessa comunicazione di avvio, e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ha inoltre proposto domanda di accesso agli atti, accolta con separata ordinanza.

La Motivazione della Corte

Sul piano processuale, il Collegio rileva che la comunicazione di avvio del procedimento ha in realtà avuto luogo, come si evince dal tenore letterale del provvedimento impugnato e dall’elenco dei documenti consegnati in seguito all’accesso. In ogni caso, per l’adozione dell’ordine di rimpatrio con foglio di via la comunicazione non è richiesta, perché il provvedimento si caratterizza per la funzione cautelare e per l’urgenza in re ipsa, essendo diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza, come affermato dal TAR Toscana, Sez. II, n. 117 del 2019.

Nel merito, il Tribunale richiama il disposto dell’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, che individua le categorie di destinatari dei provvedimenti di prevenzione, e dell’art. 2, che consente al questore di allontanare con provvedimento motivato le persone pericolose per la sicurezza pubblica che si trovino fuori dai luoghi di residenza. Dagli atti emerge che l’autorità ha valorizzato precedenti deferimenti in materia di stupefacenti e di guida in stato di ebbrezza, una condanna per detenzione a fini di spaccio risalente al 2005 e confermata nel 2016, e un ulteriore deferimento del 2020 per uso personale.

Il Collegio ritiene che da tali elementi si ricavi obiettivamente un passato contrassegnato da comportamenti di disvalore, lesivi della sanità pubblica e della sicurezza pubblica. Anche i plurimi deferimenti per detenzione di stupefacenti per uso personale assumono rilevanza ai fini del giudizio prognostico sulla commissione di ulteriori condotte penalmente rilevanti. La misura è ritenuta idonea a scongiurare che il destinatario, rispetto al quale sia stato formulato un giudizio di pericolosità sociale, perseveri in contegni antisociali.

Il Tribunale valorizza inoltre la circostanza che il ricorrente, dopo l’adozione del provvedimento, è stato nuovamente deferito per reati in materia di stupefacenti, con ciò confermandosi la concretezza del rischio. Ne discende che i due presupposti di legge — l’ascrivibilità alla categoria della lett. c) dell’art. 1 e la sussistenza della pericolosità generica, attualizzata dalla partecipazione al rave party non autorizzato — sono stati correttamente apprezzati. Il Collegio osserva che tali manifestazioni avvengono al di fuori di ogni autorizzazione e regolamentazione, con occupazione arbitraria di terreni pubblici, e costituiscono occasione per la commissione di altri reati, come confermato dal rinvenimento di sostanze stupefacenti su alcuni partecipanti.

Quanto al profilo della proporzionalità, il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia allegato elementi idonei a dimostrare l’irragionevolezza o l’illogicità del contenuto dell’atto, né la sua contrarietà al principio. Il riconosciuto errore della Questura circa l’attribuzione di un foglio di via obbligatorio risalente al 2015 non incide sulle ragioni fondamentali del provvedimento. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in considerazione dell’accoglimento della domanda di accesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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