Accertamento della giurisdizione amministrativa prioritario su ogni altra questione processuale (TAR Sicilia n. 205 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la giurisdizione costituisce il primo presupposto e il suo accertamento precede ogni altra questione, compresa quella relativa alla sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio di una parte. Quando le Sezioni Unite hanno già riconosciuto, in sede di regolamento preventivo, la giurisdizione del giudice ordinario, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, senza dare atto dell’evento interruttivo del processo. La misura cautelare concessa perde efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, comma 7, c.p.a., e la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini dell’art. 11, comma 2, c.p.a..
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva l’annullamento della determinazione n. 38 del 7.12.2022 con cui il Commissario Liquidatore del Consorzio A.S.I. di Messina aveva revocato l’assegnazione di un terreno alla curatela fallimentare di una società in liquidazione, già titolare di un contratto di cessione di suolo a scopo industriale.
Il Consorzio resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando il provvedimento come esercizio di un diritto potestativo nella fase esecutiva del contratto. Il Tribunale sospendeva l’efficacia dell’atto con ordinanza cautelare n. 97 del 23.02.2023 e, su istanza del Consorzio, disponeva la sospensione del giudizio in attesa del regolamento preventivo di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’iter processuale e richiama l’esito del regolamento preventivo: con ordinanza n. 22568 del 9.08.2024 le Sezioni Unite hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la revoca costituisce espressione del diritto potestativo di recesso e che il petitum sostanziale si colloca integralmente a valle della pattuizione contrattuale, senza esercizio di un potere autoritativo.
La questione centrale riguarda l’ordine di esame delle questioni processuali. Il Collegio richiama l’Ad. Pl. Cons. Stato 5/2015, secondo cui l’accertamento dei presupposti del processo inizia dalla giurisdizione, prima della competenza, della capacità delle parti e della ricevibilità. Su questa base ritiene che l’istanza di interruzione del giudizio per sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa del Consorzio, formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., non possa essere esaminata prima della verifica della giurisdizione.
Conseguentemente il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda. La misura cautelare in precedenza concessa perde efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, per effetto dell’art. 11, comma 7, c.p.a.. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Il principio di pregiudizialità dell’accertamento della giurisdizione opera quindi come regola di ordine processuale che preclude ogni valutazione sulle vicende sopravvenute relative alle parti, salvo il recupero della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione.
Nota della Redazione
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