Tende parasole e volume chiuso: serve titolo unitario, no sanatoria frazionata (Cons. Stato n. 1223 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso edilizio, la valutazione dell’intervento ai fini della qualificazione e dell’individuazione del titolo necessario deve essere unitaria e non frazionata, comprendendo tanto le opere assistite da titolo quanto quelle abusive. La chiusura totale di un cortile coperto realizzata mediante tende parasole a movimento elettrico integra un volume chiuso e un vano aggiuntivo, che non rientra nell’edilizia libera e richiede il permesso di costruire. Ad un intervento unitario sul piano strutturale e funzionale corrisponde un unico titolo edilizio. La presentazione dell’istanza di sanatoria per una porzione dello stesso intervento non consente di legittimare, per stralcio, la parte che, ove tempestivamente rappresentata, non sarebbe stata assentita.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva un ristorante in un immobile condotto in locazione, composto da locali chiusi e da un cortile coperto. Con due SCIA del 2013 e del 2014 eseguiva la realizzazione di un muretto e la sistemazione degli infissi, delimitando il cortile antistante l’esercizio. Il Comune, con nota dell’ottobre 2017, inibiva l’utilizzo a sala ristorante del cortile coperto fino alla realizzazione delle misure di conformazione. La società presentava quindi istanza di permesso di costruire in sanatoria per mantenere le tende parasole già installate a protezione dell’area esterna. Il Comune respingeva l’istanza, richiamando il parere negativo della Commissione edilizia e il contrasto con l’art. 5.12.3 del P.R.G. e con le norme del piano di bacino.
Il TAR Liguria rigettava il ricorso con sentenza n. 154/2023, ritenendo che l’apposizione delle tende avesse sostanzialmente creato uno spazio chiuso destinato alla ristorazione. La società proponeva appello, articolando quattro motivi; il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma la lettura del giudice di primo grado. Il nucleo argomentativo ruota attorno al divieto di frazionamento artificioso dell’intervento: l’assunto dell’appellante, secondo cui le tende parasole sarebbero strutture leggere e amovibili riconducibili all’edilizia libera, muove da una visione atomistica che non consente di cogliere il risultato finale delle opere complessivamente considerate.
Dagli elaborati grafici allegati all’istanza di sanatoria emerge il percorso realizzativo: le due SCIA avevano delimitato il cortile su tutti i lati, lasciando aperta la sola porzione tra soffitto e vetrate perimetrali; in difformità dal progetto, tale parte era stata chiusa con tende a movimento elettrico estese dal soffitto alle vetrate. L’istanza di sanatoria aveva ad oggetto non un’opera autonoma, ma una porzione dell’intervento già eseguito e non rappresentata in sede di SCIA, la cui rappresentazione integrale ne avrebbe stravolto natura e portata sul piano urbanistico-edilizio.
La Corte ribadisce che la valutazione unitaria serve a contrastare frammentazioni strumentali all’elusione dei presupposti della sanatoria, richiamando Cons. Stato sez. VI, 7 maggio 2020, n. 2813. Il principio opera sia in caso di pluralità di abusi sia in caso di opere in parte autorizzate e in parte no, rilevando la natura unitaria dell’incremento del carico urbanistico. Ne consegue che ad un intervento unitario corrisponde un unico titolo edilizio, con la precisazione che il rilascio della SCIA è stato possibile proprio grazie alla scomposizione dell’intervento.
Quanto alla disciplina urbanistica, la chiusura totale del cortile non rientra in alcuna delle ipotesi derogatorie contemplate dall’art. 5.12.3 del P.R.G. (coperture con tende aperte su almeno tre lati, logge entro i limiti dimensionali, allestimenti di aree attrezzate nei limiti percentuali), determinando un incremento di superficie abitabile e di carico insediativo. Sul versante processuale, la nota comunale dell’ottobre 2017 non è invocabile, poiché si limita a inibire l’uso del cortile fino alla conformazione; il parere della Commissione edilizia è vincolante quanto al diniego di conformità, mentre l’ordine di ripristino ivi contenuto non ha immediata portata lesiva, non essendosi tradotto in un’ingiunzione a demolire. L’appello è pertanto infondato, con integrale conferma del diniego e nessuna statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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