Onere di allegazione e prova dell’abuso edilizio e diniego di sanatoria (Cons. Stato n. 3642 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contro l’ordine di demolizione e il connesso diniego di accertamento di conformità, il privato che contesti gli accertamenti comunali su superfici e volumetrie deve assolvere l’onere di allegazione e di prova, fornendo almeno un principio di prova dell’esistenza di errori di fatto o di calcolo. La censura che si limiti a ipotizzare carenze istruttorie, senza indicare specificamente gli errori, è inammissibile per il suo carattere astratto. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 è degradata a mera irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, non residuando margini di discrezionalità una volta accertato l’abuso. Le deroghe agli indici urbanistici per efficienza energetica ex art. 14, comma 7, d.lgs. n. 102/2014 richiedono la prova della riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza, non assolta dalla parte privata.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile in un Comune campano otteneva nel 2002 il permesso di costruire per un edificio destinato a civile abitazione con studio medico. A seguito di un sopralluogo del 2020, l’amministrazione accertava ampliamenti di superficie e di volume rispetto al titolo, distribuiti su tutti i piani, con conseguente modifica della sagoma, e ingiungeva la demolizione delle opere abusive.

Il privato impugnava l’ordinanza davanti al TAR Campania ed estendeva poi l’impugnazione al successivo diniego di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, fondato su plurime ragioni ostative: volumetria eccedente, altezza del piano secondo difforme da quella dichiarata, mancata dimostrazione dei miglioramenti energetici. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo le censure generiche e il provvedimento repressivo adeguatamente motivato. Il privato proponeva appello, chiedendo anche un rinvio della trattazione per la pendenza di un separato giudizio sulla sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio nega anzitutto il rinvio della trattazione. La dilazione è istituto eccezionale ex art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. e contrasta con il principio di ragionevole durata del processo ex art. 2, comma 2, cod. proc. amm., tanto più che il nuovo giudizio pende in primo grado ed è dipendente da quello presente, postulando la sanatoria ex art. 36-bis l’esistenza delle difformità qui contestate.

Nel merito, le censure di carente istruttoria e motivazione dell’ordine di demolizione sono giudicate ipotetiche. Esse si fondano sulla sola coincidenza temporale tra il provvedimento e la relazione tecnica, senza allegare alcun errore concreto. Il Collegio richiama il riparto probatorio dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., temperato dal potere acquisitivo del giudice ex art. 63, comma 1, cod. proc. amm., volto a riequilibrare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato. Da tale combinato la giurisprudenza amministrativa ricava la necessità di un principio di prova: sul punto la Corte richiama Cons. Stato, V, n. 10333 del 2024, VI, n. 5704 del 2023 e VII, n. 5420 del 2024.

Anche la sufficienza motivazionale è confermata: le difformità risultano specificate in termini di aumento o diminuzione di superfici e volumi rispetto al titolo, con effetto di modifica della sagoma, e le contestazioni sul punto restano generiche. La Corte qualifica quindi l’omessa comunicazione di avvio del procedimento come irregolarità non invalidante ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, in linea con l’orientamento costante che esclude la necessità dell’adempimento partecipativo per il potere repressivo edilizio, data l’assenza di discrezionalità una volta accertato l’abuso.

Sul diniego di sanatoria, la Corte rileva che esso si fonda su plurime ragioni ostative, articolate in 22 punti, contestate solo in parte. La doglianza sulla misurazione dell’altezza richiama una norma tecnica, l’art. 4, n. 4), n.t.a., che disciplina il diverso parametro dell’altezza dell’edificio, mentre il parametro applicato è il volume del fabbricato di cui al successivo n. 5). Quanto alle deroghe ex art. 14, comma 7, d.lgs. n. 102/2014, la disposizione esige la riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza, certificata, mai dimostrata dall’interessato; né rileva il maggior spessore dei solai intermedi, riferendosi la norma alle murature esterne e agli elementi di chiusura. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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