Demolizione dell’abuso e assorbimento dei motivi: motivazione e difformità dal titolo (Cons. Stato n. 1222 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza di demolizione di un manufatto realizzato in totale difformità dal permesso di costruire, il giudice amministrativo può ritenere assorbiti i motivi di ricorso divenuti irrilevanti, in forza del c.d. assorbimento logico-necessario, senza che ciò integri il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., dovendosi la decisione desumere dall’impianto complessivo della sentenza. L’ordinanza di demolizione dell’abuso ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato: è sufficientemente motivata quando descrive le opere abusive e le ragioni della loro abusività, senza necessità di motivazione rafforzata in ragione del tempo trascorso, non essendo configurabile alcun affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva. La natura doverosa del provvedimento esclude rilievo all’assenza di apporto partecipativo del privato ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990. Il principio di autonomia del giudizio amministrativo da quello penale non impedisce di valorizzare gli accertamenti tecnici della consulenza penale come fonte di prova della difformità.

Il Fatto

Il Comune rilasciava un permesso di costruire per l’installazione di un chiosco-bar di tipo precario su suolo pubblico ottenuto in concessione. La struttura in realtà realizzata risultava in muratura e in calcestruzzo armato, non smontabile né rimovibile secondo la stagionalità prevista dal titolo. Un procedimento penale per abuso edilizio si chiudeva con archiviazione per intervenuta prescrizione, con restituzione dell’immobile al Comune e indicazione della necessità di ordinare la demolizione a spese dell’interessato.

Con successiva ordinanza il Comune ingiungeva la demolizione delle opere eseguite in totale difformità dal titolo, richiamando gli esiti della verifica tecnico-giudiziaria. L’interessato impugnava il provvedimento davanti al TAR Puglia, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, lamentando essenzialmente l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sui vizi dedotti in origine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro documentale. Il titolo edilizio assentiva un’opera a carattere precario, con pareti amovibili e rimozione stagionale, mentre il consulente della Procura accertava una struttura in calcestruzzo armato destinata a durare nel tempo. A ciò si aggiungeva la documentazione fotografica prodotta dallo stesso appellante. La difformità dal titolo risultava quindi provata, e il giudice di primo grado l’aveva correttamente valorizzata.

Sul piano processuale, il Consiglio di Stato esclude il vizio di omessa pronuncia. Il TAR aveva ritenuto assorbite le censure non decisive, applicando il meccanismo dell’assorbimento logico-necessario richiamato dall’Ad. plen. n. 5/2015. La decisione sul motivo può emergere anche implicitamente dall’impianto complessivo della sentenza (Cons. Stato n. 7431 del 2025; n. 4971 del 2025). Nel merito, le doglianze sono comunque infondate: la perizia di parte non spiega come un manufatto in calcestruzzo possa ricondursi al chiosco precario assentito, la convenzione ha ad oggetto la sola concessione del suolo, e il principio di autonomia tra giudizio penale e amministrativo non osta alla valorizzazione degli accertamenti tecnici, operando il c.d. doppio binario sanzionatorio (Ad. plen. n. 16/2003).

Quanto alla motivazione rafforzata, la Corte richiama l’orientamento consolidato da Ad. plen. n. 9/2017: il tempo non legittima l’abuso e non è configurabile alcun affidamento del privato. L’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato, sufficientemente motivata con la descrizione delle opere e delle ragioni dell’abusività (Cons. Stato n. 3600 del 2024; n. 8311 del 2025; n. 4319 del 2021). Sulla partecipazione, la natura doverosa del provvedimento impedisce di attribuire rilievo all’assenza di apporto procedimentale ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990.

Infine, è dichiarata inammissibile la censura sull’applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 in luogo dell’art. 35, perché formulata solo nella memoria di replica. L’appello è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *