Rinnovo porto d’arma non è diritto quesito e rivalutazione è ammessa (TAR Toscana n. 2 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autorità di pubblica sicurezza può negare il rinnovo della licenza di porto d’arma per difesa personale non soltanto in presenza di un sopravvenuto mutamento delle circostanze fattuali o di ragioni ostative, ma anche per una semplice rivalutazione delle circostanze poste a fondamento della necessità dell’arma. La pregressa titolarità del titolo non si converte in un diritto quesito, in ragione del carattere eccezionale dell’autorizzazione. L’onere di provare l’attuale e concreto dimostrato bisogno grava sull’istante e non è assolto dal mero riferimento alla condizione professionale o dalla reiterazione delle medesime circostanze già valutate. Non integra un difetto di motivazione la considerazione che le esigenze di difesa personale siano, all’attualità, scemate o assenti.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore orafo operante in campo internazionale, aveva chiesto alla Prefettura di Arezzo il rinnovo della licenza di porto d’arma per difesa personale ai sensi dell’art. 42 t.u.l.p.s., deducendo di dover effettuare spostamenti con ingenti quantitativi di materiali preziosi. L’amministrazione ha rigettato l’istanza, non ritenendo provato il dimostrato bisogno dell’arma.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 42 t.u.l.p.s., l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà rispetto ai precedenti rinnovi e la lesione del legittimo affidamento. Ha inoltre contestato l’affermazione secondo cui non avrebbe mai subito episodi criminosi, richiamando una rapina a mano armata negli anni ottanta e un tentativo di estorsione negli anni novanta. La Prefettura si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso e affronta il nodo centrale del rapporto tra precedenti rinnovi e potere di riesame. Richiamando la sentenza n. 475/2021 dello stesso Tribunale, il Collegio chiarisce che l’autorità di pubblica sicurezza può denegare il rinnovo anche per una semplice rivalutazione delle circostanze addotte originariamente. Se quel potere non fosse consentito, la pregressa titolarità dell’autorizzazione si trasformerebbe in una sorta di diritto quesito, in contrasto con il carattere eccezionale del titolo e con l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa richiamato (Cons. Stato n. 4087/2020, n. 3208/2020, n. 6747/2019, n. 6139/2019, n. 441/2021 e n. 10177/2022).
Quanto all’onere motivazionale, il Collegio esclude che esso debba essere più stringente in ragione dei precedenti rilasci: è sufficiente la considerazione che le iniziali esigenze di difesa personale siano all’attualità scemate o assenti, non essendovi stati recentemente episodi di rischio o pericolo per l’istante (TAR Toscana n. 1358/2021).
Il Tribunale pone poi l’accento sull’onere probatorio: spetta all’istante dimostrare l’attuale necessità del porto d’arma, e tale prova non si esaurisce nel riferimento alla propria condizione lavorativa, professionale o personale, né nella riproposizione, a ogni domanda di rinnovo, delle medesime circostanze che avevano consentito di ottenere il titolo.
Il Collegio ribadisce che il trasporto quotidiano di ingenti quantità di denaro e di attrezzature di valore non costituisce ragione sufficiente in assenza di episodi specifici che dimostrino un effettivo e presente pericolo per l’incolumità fisica: si tratta di un mero rischio potenziale, inidoneo a provare una sovraesposizione al pericolo (TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 16/2024).
Nel caso concreto la richiesta si fonda su un’indicazione generica dei rischi, legata alla sola appartenenza a una categoria professionale. Non hanno rilievo determinante i fatti specifici dedotti, risalenti agli anni ottanta e novanta, né la collocazione dell’abitazione fuori dal centro abitato, trattandosi di fattispecie generica riferibile a una pluralità di persone. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in considerazione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.