Decadenza dalla concessione balneare per accesso negato alla battigia (TAR Puglia n. 1226 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario demaniale marittimo è tenuto, in forza dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 400/1993 e dell’ordinanza balneare regionale emanata ai sensi della legge reg. Puglia n. 17/2015, a consentire il transito libero e gratuito del pubblico per l’accesso alla battigia. L’inosservanza di tale obbligo integra grave violazione concessoria e legittima la decadenza disposta ai sensi dell’art. 47 cod. nav. e dell’art. 26 del regolamento di esecuzione. Il concessionario che non abbia impugnato nel termine di decadenza l’ordinanza balneare e gli atti presupposti non può contestare, in sede di impugnazione del provvedimento sanzionatorio, la sussistenza dell’obbligo violato. La disciplina di proroga delle concessioni balneari non attribuisce alcuna immunità rispetto alle pronunce di decadenza fondate sulla normativa vigente.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione demaniale marittima su un’area di spiaggia nel Comune di Vieste impugnava l’ordinanza con cui l’amministrazione comunale aveva dichiarato la decadenza dalla concessione, con ingiunzione di sgombero dell’area nel termine di trenta giorni. Il provvedimento si fondava sul riscontro, da parte della Polizia locale, della mancata ottemperanza a una precedente ordinanza che imponeva di garantire il libero e gratuito accesso alla spiaggia attraverso l’ingresso della struttura ricettiva della società.
La ricorrente deduceva l’eccesso di potere e la violazione della normativa regionale, sostenendo in particolare che il Comune non potesse modificare il regime della concessione né sanzionarne l’inadempimento prima dell’approvazione del piano comunale delle coste, oltre all’errore sul fatto e al difetto di istruttoria. Il Comune non si costituiva in giudizio. La domanda cautelare veniva rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’oggetto del giudizio nel contestato libero accesso alla spiaggia e ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La legge reg. n. 17 del 2015 attribuisce alla Regione il compito di stabilire, di anno in anno, i limiti e le prescrizioni per l’utilizzo delle spiagge in concessione, con valenza uniforme sull’intero territorio regionale, attraverso l’apposita ordinanza balneare.
Tale ordinanza, in tutti gli anni rilevanti, ha imposto ai concessionari l’obbligo di consentire il transito libero e gratuito per l’accesso alla battigia, in attuazione dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 400/1993. Di tale obbligo è stata onerata anche la concessione della ricorrente. Il testo dell’art. 6, capo b) qualifica espressamente l’accesso e il transito libero negato come grave violazione degli obblighi concessori e motivo di immediata e automatica decadenza.
Il Tribunale rileva che l’ordinanza balneare e gli atti correlati non sono stati impugnati nel termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a.. La società ha dunque prestato acquiescenza ai relativi disposti, con la conseguenza che ogni doglianza sulla sussistenza di percorsi alternativi, sull’assenza del piano delle coste o su una pretesa ingerenza dell’autorità pubblica su aree private risulta inconferente rispetto alla fattispecie.
Da ciò deriva la legittimità della decadenza comminata, motivata in modo sufficiente rispetto al parametro normativo richiamato, senza che emergano vizi di violazione di legge o di eccesso di potere. Il Collegio precisa infine che la pronuncia esula dalla disciplina di proroga delle concessioni balneari, che non può comportare alcuna immunità rispetto alle decadenze sancite dall’art. 47 cod. nav. e dall’art. 26 del regolamento di esecuzione. Il ricorso è pertanto respinto, senza condanna alle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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