Trasferimento per incompatibilità ambientale del militare e integrazione della motivazione (TAR Emilia-Romagna n. 123 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità del militare per incompatibilità ambientale non ha finalità sanzionatorie, prescinde da ogni responsabilità soggettiva dell’interessato e può essere disposto anche solo quando il corretto funzionamento e il prestigio dell’ufficio siano messi in pericolo, senza che rilevino in senso contrario grado o anzianità di servizio. La valutazione di opportunità del mantenimento nella sede di servizio al rientro dopo la sospensione disciplinare è ampiamente discrezionale e non configura in capo al militare una posizione di aspettativa tutelata. L’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile solo mediante atti del procedimento o un autonomo provvedimento di convalida, ed è invece inammissibile se effettuata con atti processuali o scritti difensivi. La memoria depositata oltre il termine perentorio dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. va stralciata dal giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, Caporale dell’Esercito in servizio dal 2011, impugna il trasferimento d’autorità disposto dallo Stato Maggiore dell’Esercito da Mantova a Bologna, intervenuto al rientro in servizio dopo aver scontato una sospensione disciplinare di sei mesi conseguente a condanna penale del 2020 per maltrattamenti in famiglia.
Deduce violazione del Codice dell’Ordinamento Militare, della legge n. 241/1990 e della Direttiva interna P-001, lamentando difetto di motivazione, carenza di istruttoria e sviamento di potere per la pretesa finalità punitiva dell’atto. Il Ministero della Difesa eccepisce l’infondatezza, richiamando la Direttiva interna e la sussistenza di una situazione di incompatibilità ambientale nella sede di provenienza. In sede cautelare il TAR accoglie la domanda con ordinanza n. 231/2023, rilevando l’assenza di qualsiasi argomentazione a supporto. Sopravviene poi la nota del 3 agosto 2023, con cui l’Amministrazione indica le ragioni del trasferimento e che il ricorrente impugna con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio stralcia anzitutto la memoria depositata dal Ministero il 5 febbraio 2024, in quanto tardiva rispetto al termine perentorio previsto dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., richiamando sul punto Consiglio di Stato sez. V, 27 luglio 2023, n. 7359.
Nel merito, il TAR ritiene che con il provvedimento del 3 agosto 2023 l’Amministrazione abbia ritualmente integrato la motivazione dell’atto impugnato, facendo proprie le argomentazioni della memoria difensiva. Il trasferimento risulta così fondato su ragioni di incompatibilità ambientale e sulla carenza di organico della sede di destinazione. Il Collegio ricorda che, per giurisprudenza pacifica, l’integrazione in sede giudiziale è ammissibile solo mediante atti del procedimento o un autonomo provvedimento di convalida, ed è inammissibile se affidata a scritti difensivi (TAR Lazio Roma, sez. II, 27 luglio 2023, n. 12772).
La Direttiva interna P-001 delle Forze Armate prevede, al rientro in servizio dopo la sospensione disciplinare, una valutazione di opportunità del mantenimento nella medesima sede. Tale valutazione è ampiamente discrezionale e, secondo Consiglio di Stato sez. IV, 13 luglio 2020, n. 4503, non configura in capo al militare una posizione di aspettativa tutelata. Nel caso concreto essa ha escluso l’opportunità del mantenimento a Mantova per l’incompatibilità ambientale creata dalla condanna e dalle dinamiche del fatto, che hanno minato la fiducia dei colleghi e il prestigio dell’Amministrazione.
Il Collegio ribadisce che il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha finalità sanzionatorie e prescinde da responsabilità soggettive, potendo essere adottato anche solo ove il corretto funzionamento dell’ufficio sia messo in pericolo (TAR Puglia Bari, sez. I, 23 novembre 2023, n. 1354). L’atto, come integrato, è conforme al parametro dell’art. 3 legge n. 241/1990 e risulta disposto in esecuzione della Direttiva non impugnata, con esclusione della lamentata natura punitiva.
Le censure di difetto di motivazione e sviamento di potere sono quindi disattese, come l’incompetenza dedotta con i motivi aggiunti e le ulteriori doglianze di violazione del Codice dell’Ordinamento Militare. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese per la peculiarità della materia.
Nota della Redazione
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