Silenzio assenso sul permesso di costruire e onere di completezza dell’istanza (TAR Puglia n. 1240 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, non si forma ope legis ogni qual volta manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma. La formazione del titolo per inerzia postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità e corredata della documentazione completa prescritta. Il certificato di destinazione urbanistica ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo: la disciplina dell’area si trae unicamente dagli strumenti urbanistici che la riguardano. L’affidamento incolpevole non è invocabile quando l’interessato avrebbe dovuto attivarsi con la normale diligenza per verificare il regime urbanistico dell’area acquistata.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Puglia il diniego definitivo al rilascio del permesso di costruire, adottato dal Comune di Sogliano Cavour su istanza presentata nel dicembre 2018. Il provvedimento costituiva riedizione del potere a seguito dell’annullamento giurisdizionale di un precedente diniego, disposto con sentenza del febbraio 2022.

I ricorrenti hanno dedotto la violazione della disciplina procedimentale sul silenzio assenso, i vizi del procedimento e l’erronea applicazione della normativa urbanistica regionale e del PUG del Comune di Galatina. Il Comune si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni in rito, respingendo il ricorso nel merito. Le censure fondate sull’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 sono infondate. Il provvedimento gravato rappresenta l’esito della riedizione del potere in termini conformativi al giudicato di annullamento, sicché non può applicarsi l’iter procedimentale del silenzio assenso. La conclusione non muta anche individuando il dies a quo nella notifica della sentenza o nell’invio delle ulteriori osservazioni difensive.

Richiamando TAR Catania, sez. IV, n. 3213 del 2024, il Tribunale ha ribadito che la formazione del silenzio assenso postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità e dalla documentazione completa. Nel caso concreto la domanda non risultava completa in ogni suo elemento, né i ricorrenti hanno offerto elementi idonei a dimostrarne la completezza.

Quanto alla normativa urbanistica, le particelle oggetto di istanza risultano cedute dal Comune di Galatina all’Ente resistente in forza della legge regionale Puglia n. 14/2014. L’art. 3 della stessa legge prevede che gli strumenti urbanistici generali vigenti nei due Comuni siano integrati con la zonizzazione e la normativa in vigore nel comune di origine. Alla data della modifica delle circoscrizioni lo strumento di provenienza era il PUG approvato dall’Ente cedente. Irrilevanti sono i richiami alle pregresse vicende dei deliberativi di trasferimento del 2011, dovendosi aver riguardo alla disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza.

Il Collegio ha escluso ogni rilievo al certificato di destinazione urbanistica del 2017, richiamando Cass. civ. sez. I n. 27354 del 2024, Cons. Stato sez. IV n. 476 del 2016 e Cons. Stato sez. VII n. 1710 del 2025: la certificazione ha carattere dichiarativo e non costitutivo, e la disciplina dell’area si trae dagli strumenti urbanistici. Non giova il richiamo all’affidamento incolpevole, poiché sarebbe stato onere dell’interessato verificare con la normale diligenza il regime urbanistico dell’area acquistata, come affermato da TAR Napoli, sez. IV, n. 1719 del 2018.

Legittimo è dunque l’operato del Comune. Le residue censure sono apparse generiche e indimostrate. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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