Esclusione per incongruenza dell’offerta e monte ore inderogabile da capitolato (TAR Puglia n. 1231 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di congruità dell’offerta la stazione appaltante può legittimamente raffrontare il monte ore indicato nell’offerta tecnica con quello esposto in sede di giustificazioni, e la divergenza integra un vizio dell’offerta stessa. Le prescrizioni della lex specialis che impongano lo svolgimento del servizio “dalle” ore 7:00 “alle” ore 12:00, per ciascuna squadra e in ogni plesso, costituiscono requisiti prestazionali inderogabili e non mere fasce orarie di massima. La valutazione di incongruità che si fondi su parametri certi ed essenziali non è affetta da travisamento dei fatti né da difetto di istruttoria o di motivazione. In presenza di atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle giustificazioni è sufficiente a sorreggere il provvedimento in sede giurisdizionale.

Il Fatto

Il Comune di Taranto indice una gara europea, a lotto unico e con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio di pulizia e sanificazione delle aree esterne dei plessi scolastici del quartiere Tamburi, esposti agli inquinanti provenienti dallo stabilimento ILVA. Alla procedura partecipano numerosi operatori, tra cui la ricorrente e la controinteressata.

Dopo la valutazione delle offerte, la ricorrente consegue il punteggio più elevato. La stazione appaltante avvia la verifica di congruità sui primi due concorrenti. Con il verbale n. 5 la commissione e il RUP escludono la ricorrente, estromettono il RTI secondo classificato per mancata giustificazione del prezzo e dichiarano inammissibile l’offerta della terza impresa; la quarta offerta è ritenuta congrua e la gara le viene aggiudicata. La ricorrente impugna l’esclusione, l’aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. Il ricorso cautelare è respinto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, perché il ricorso è infondato nel merito; le stesse eccezioni risultano comunque prima facie infondate, posto che l’illegittimità dell’aggiudicazione è dedotta quale conseguenza diretta dell’esclusione e i motivi sono sufficientemente specifici.

Il primo profilo di censura riguarda il preteso errore di calcolo: la ricorrente sostiene che il monte ore andasse integrato con le ore dedicate alle migliorie, per un totale di 15.072,46. Il Collegio esamina il piano di lavoro allegato all’offerta tecnica e rileva che non risultano previste le ore invocate, ma solo 150 ore per la pulizia iniziale e 100 ore annuali utilizzabili su richiesta delle scuole. Anche sommandole, si ottengono 14.758 ore annue, cifra inferiore a quella esposta in sede di verifica dell’anomalia.

Il secondo profilo concerne l’assenza di un monte ore minimo inderogabile. La Corte richiama l’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto, che impone lo svolgimento del servizio da ciascuna squadra dal lunedì al sabato, in orario antimeridiano, dalle ore 07:00 alle ore 12:00, e l’art. 11, che esige la stabilità del personale addetto e la tendenziale concentrazione dell’orario settimanale in un unico edificio. Dal tenore letterale emerge che la P.A. ha assunto a requisito inderogabile un servizio continuativo “dalle” ore 7:00 “alle” ore 12:00, con squadra collocata in ogni istituto e almeno due lavoratori per plesso.

Ne deriva l’impossibilità di prevedere un solo operatore per istituto o una squadra trasversale ai vari plessi, come invece nel piano della ricorrente: devono essere garantite dieci ore giornaliere per plesso, sessanta settimanali per squadra. Trattandosi di parametri certi e qualificati come essenziali, anche la censura gradata avverso gli atti di gara è infondata. La valutazione di incongruità non presenta i vizi denunciati, stante l’accertata insufficienza del monte ore offerto.

Gli ulteriori motivi, proposti in via tuzioristica, sono dichiarati inammissibili: attengono a profili non contenuti nel provvedimento impugnato ma in un atto endoprocedimentale e, trattandosi di atto plurimotivato, il loro eventuale accoglimento non soddisfarebbe l’interesse all’annullamento, restando l’atto sorretto dagli autonomi motivi ritenuti legittimi. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese disposta in via eccezionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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