Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Puglia n. 1238 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica l’esatto adempimento del giudicato formatosi davanti al giudice ordinario e ne ordina l’esecuzione per le statuizioni rimaste inadempiute. La ricostruzione della carriera disposta dall’amministrazione in conformità al dictat del giudice del lavoro determina la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente a tale profilo. Resta invece inadempiuto l’obbligo di corrispondere le differenze retributive quando manchi la prova dell’avvenuto pagamento e quando non sia stato quantificato il periodo successivo alla liquidazione operata dal giudice. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va disposta quando il ritardo dipenda anche da criticità rilevate in sede di controllo di regolarità contabile.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Puglia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, del 30.5.2024, con cui era stato riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera con il servizio pre-ruolo e alla corresponsione delle relative differenze retributive.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo adottato un decreto di ricostruzione della carriera. La ricorrente ha replicato e la causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto il contenuto del giudicato, richiamando la sentenza del giudice del lavoro che aveva dichiarato il diritto al riconoscimento dell’intero servizio a tempo determinato ai fini della carriera e aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive, con interessi ex art. 429 cod. proc. civ.

Quanto alla ricostruzione della carriera, il Collegio rileva che il decreto del 17.6.2025 ha riconosciuto l’anzianità di nove anni con la fascia 9-14 dal 1.3.2015, l’anzianità di quindici anni con la fascia 15-20 dal 1.3.2021 e, dal 1.4.2023, un’anzianità di diciassette anni. Tanto basta per dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere sotto il profilo giuridico ed economico della ricostruzione.

Resta invece l’inadempimento sul pagamento delle differenze retributive. Il decreto ministeriale dà atto che l’importo di euro 29.202,39 è dovuto per il periodo dal 1.3.2015 al 31.3.2023, ma agli atti manca la prova dell’effettiva corresponsione. Il TAR sottolinea inoltre che la sentenza ottemperanda, resa il 30.5.2024, ha condannato al pagamento di tutte le differenze derivanti dalla ricostruzione: non risulta considerato né quantificato il quantum relativo al periodo dal marzo 2023 al maggio 2024, sempre con gli interessi ex art. 429 cod. proc. civ.

Il Collegio precisa i confini del proprio vaglio: gli emolumenti maturati dopo il deposito della sentenza, pur correlati ai suoi effetti, esulano dal perimetro del contenzioso e non possono essere esaminati in questa sede.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Tribunale la respinge allo stato, perché la mancata esecuzione è dipesa anche da ritardi connessi a criticità rilevate dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce nel controllo di regolarità contabile sugli atti adottati in ottemperanza. Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con ordine di ottemperare alla sentenza del giudice del lavoro, e le spese sono poste a carico delle amministrazioni in solido, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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