Diniego di licenza per commercio di preziosi e giudizio di affidabilità (TAR Campania n. 3518 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia per il commercio al dettaglio di oggetti preziosi, il giudizio di buona condotta costituisce espressione di un ampio potere discrezionale dell’Amministrazione, finalizzato alla difesa anticipata della società. La valutazione dei requisiti soggettivi non presuppone la commissione di un reato e non è vincolata dall’esito del procedimento penale: l’estinzione degli effetti penali, l’assoluzione o il proscioglimento non impediscono il diniego, ma restano elementi del percorso valutativo. Eventuali precedenti omissioni o diverse valutazioni dell’Amministrazione non assumono rilievo, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa e di inesauribilità del potere.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Napoli ha respinto la domanda volta a ottenere il rilascio della licenza per il commercio al dettaglio di oggetti preziosi. Il diniego si fonda su una sentenza di condanna per ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza, poi riformata in secondo grado con sentenza di non doversi procedere per prescrizione, nonché sulla convivenza con soggetti destinatari di denunce e arresti per reati contro il patrimonio e in materia di armi.
Su tali presupposti il Questore ha ritenuto carente il requisito dell’affidabilità richiesto per l’attività in questione. Il ricorrente ha dedotto la contraddittorietà dell’azione amministrativa, poiché l’Amministrazione aveva già rilasciato analoga licenza nel 2011 senza revocarla né sospenderla, essendo stato egli stesso a restituirla nel 2023: la motivazione sarebbe stata carente a fronte della risalenza dei fatti e dell’assenza di taluni presupposti soggettivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del settore. La vendita di preziosi è attività soggetta ad autorizzazione di polizia ex art. 127 TULPS, in un ambito di estrema delicatezza ordinamentale, per il concreto rischio di contaminazioni criminali. Ne deriva la massima severità nel riscontro della sussistenza e permanenza dei requisiti soggettivi regolati dagli artt. 10 e 11 del TULPS, tra cui spicca quello della buona condotta, che si sostanzia nella generale affidabilità del soggetto.
Il requisito va accertato mediante un giudizio prognostico, sindacabile solo entro i limiti della manifesta illogicità o arbitrarietà. La Sezione richiama la propria precedente sentenza n. 01876/2025 e il consolidato orientamento del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 4820/2021 e n. 8738/2025), secondo cui l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale in funzione della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti.
Su queste basi il provvedimento questorile appare sorretto da plurime ragioni, appuntandosi specialmente sui precedenti penali del ricorrente, sintomatici di condotte contro il patrimonio. Il Collegio sottolinea che la valutazione dei requisiti di buona condotta non presuppone la commissione di un reato, ma persegue una finalità di difesa anticipata e avanzata della società, mirando a prevenire determinate condotte illecite (Cons. Stato n. 2570/2026).
Ne segue che perfino l’esito assolutorio o di proscioglimento del procedimento penale non deve necessariamente condizionare il giudizio di affidabilità demandato all’autorità questorile, ma rappresenta un elemento del percorso valutativo. Il Collegio osserva inoltre che la condotta di ricettazione risale al settembre 2012, epoca in cui il ricorrente era già titolare della precedente licenza ed esercitava l’attività, cessata solo nel 2014, mentre la licenza non fu riconsegnata in concomitanza con la cessazione, ma solo nel 2023.
Quanto alla dedotta contraddittorietà, il Tribunale rileva che è solo allegato, ma non provato, che l’Amministrazione conoscesse all’epoca l’accusa penale. In ogni caso, eventuali precedenti omissioni non assumono rilievo, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa e di inesauribilità del potere (Cons. Stato n. 6162/2011; n. 2856/2014). Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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