Sei scatti stipendiali e indennità di buonuscita per il personale in quiescenza (TAR Emilia-Romagna n. 1244 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, come modificato dalla legge n. 232 del 1990, va annoverato tra le voci computabili ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, pur in assenza di espresso richiamo nell’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, trattandosi di integrazione sopravvenuta per legge. Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta al dipendente cessato dal servizio che abbia compiuto cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile, restando irrilevante la natura civile o militare dell’ordinamento di appartenenza. Il termine del 30 giugno previsto dalla norma non ha carattere perentorio e non fonda alcuna decadenza, in mancanza di espressa previsione normativa. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 non incide sul regime di calcolo dell’indennità, ma solo sulla base pensionabile.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente pubblico appartenente alle forze di Polizia ad ordinamento civile, è collocato in quiescenza a domanda al raggiungimento dei cinquantacinque anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio. Circostanza non contestata dall’amministrazione.

Con diffida del 4 aprile 2023, dopo una precedente istanza del 4 novembre 2021, ha chiesto all’INPS la rideterminazione del trattamento con inclusione dei sei scatti stipendiali e il pagamento delle somme non corrisposte, oltre a rivalutazione e interessi. Davanti all’inerzia dell’Istituto ha proposto ricorso, depositato l’8 gennaio 2024, per l’accertamento del diritto. L’INPS, regolarmente notiziato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la questione come appartenente a un filone giurisprudenziale ormai consolidato e, in applicazione dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., rende motivazione succinta per relationem ai precedenti conformi, tra cui Cons. Stato, sez. VI, n. 4636/2024, sez. II, n. 3492/2024 e n. 10916/2023, oltre a pronunce della Sezione prima dello stesso Tribunale.

Quanto all’ambito soggettivo, la giurisprudenza ricomprende pacificamente tra i destinatari i dipendenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, in conformità agli artt. 1 del d.l. n. 387 del 1987 e 16 della legge n. 121 del 1981. Rileva anche l’espressa previsione dell’art. 1911, comma 3, C.o.m., che mantiene l’applicabilità della norma per le forze di polizia a ordinamento militare.

Sul piano oggettivo, il ricorrente soddisfa i requisiti del secondo comma: compimento del cinquantacinquesimo anno di età e raggiungimento dei trentacinque anni di servizio utile. Il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, che incide sui sei scatti ai soli fini della determinazione della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità.

L’art. 6-bis è quindi integrativo dell’elenco dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, essendo l’introduzione posteriore e per legge, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019. Il Collegio nega poi la natura perentoria del termine del 30 giugno, funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo.

Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’INPS alla rideterminazione e riliquidazione del trattamento, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Non occorre l’annullamento del prospetto di liquidazione, non avente natura provvedimentale. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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