Elusione del giudicato e motivazione apparente nel riesame dei titoli concorsuali (TAR Puglia n. 1422 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice interpreta il contenuto del giudicato e verifica la conformità del comportamento tenuto dall’amministrazione rispetto a quello imposto. L’effetto conformativo del giudicato che ordina di riesaminare i titoli concorsuali con motivazione puntuale esige che l’amministrazione espliciti, per ciascun titolo, le ragioni della mancata attribuzione del punteggio. La motivazione che si esaurisca nella formula generica della non coerenza del titolo con il profilo professionale richiesto dal bando costituisce motivazione apparente ed è elusiva del dictum giurisdizionale. Analogo vizio affligge il riesame del criterio sulle pubblicazioni scientifiche, ove la non attinenza sia affermata assiomaticamente. Non integra, invece, vizio la non valutazione di esperienze ricondotte solo alla appartenenza del candidato a una famiglia professionale, priva di pertinenza col profilo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato al concorso indetto dall’amministrazione universitaria per la copertura di due unità di categoria EP – Area Amministrativa Gestionale. Collocatosi tra gli idonei non vincitori con 43,5 punti, ha impugnato gli atti di approvazione della graduatoria dolendosi della mancata valutazione di alcuni titoli. Con sentenza di questo Tribunale il ricorso è stato accolto, per difetto di motivazione nella valutazione dei titoli del sub-criterio B1 e per errore materiale nel punteggio del sub-criterio B4.
In sede di esecuzione – con il decreto direttoriale e i verbali impugnati – l’amministrazione ha riconosciuto soltanto i due punti del B4, elevando il punteggio a 45,5, e ha ribadito che i titoli del B1 non erano coerenti con il profilo richiesto dal bando. Il ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza e per l’annullamento di quegli atti. Il Collegio ha disposto la conversione del rito e la prosecuzione con il rito ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la triplice operazione che il giudice dell’ottemperanza è chiamato a compiere: individuare il comportamento doveroso, accertare quello effettivamente tenuto e valutarne la conformità al giudicato, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1/2017. Interpretando il precedente giudicato, rileva che esso aveva imposto di riesaminare i titoli con motivazione puntuale, specificando le ragioni della mancata attribuzione del punteggio onde rendere sindacabile la scelta tecnico-discrezionale.
A fronte di tale vincolo, l’amministrazione ha opposto, per tutti i titoli non valutati, una formula generica e vuota, senza alcuna analisi delle specifiche ragioni di non coerenza. Il Collegio qualifica tale motivazione come apparente e stereotipata, dunque elusiva del dettato giurisdizionale, e accoglie il primo motivo.
Quanto al criterio C1 sulle pubblicazioni scientifiche, pur in assenza di un obbligo conformativo nel giudicato, l’amministrazione ha comunque riesercitato il potere a seguito di nuova istruttoria. Anche in tal caso il Collegio ritiene che la non attinenza sia stata affermata assiomaticamente, rendendo imperscrutabile il ragionamento seguito, con conseguente accoglimento della censura.
È invece respinto il terzo motivo: la mera appartenenza del candidato a una famiglia professionale del sistema di classificazione contrattuale non integra il possesso di esperienze professionali pertinenti al profilo messo a concorso.
Assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso è accolto, con annullamento degli atti e obbligo di riesaminare la posizione del ricorrente esplicitando il percorso logico-giuridico per ciascun titolo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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