Carta docente, cessazione della materia per adempimento tardivo e spese (TAR Lombardia n. 1249 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, intervenuta nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere. L’adempimento tardivo non elide l’interesse del ricorrente alla definizione del giudizio e giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Rileva, a tal fine, la sequenza cronologica tra la notificazione del ricorso e l’effettiva satisfazione della pretesa, poiché l’esecuzione postuma conferma che il ricorso era necessario. La declaratoria di cessazione presuppone l’accertamento dell’avvenuto soddisfacimento dell’obbligo e non richiede la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 155/2024 del 3 luglio 2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla messa a disposizione dell’importo tramite il sistema della Carta, oltre alla rifusione delle spese. La sentenza, notificata il 25 luglio 2024, era divenuta definitiva per mancata proposizione dell’appello.

Non essendo seguita alcuna condotta adempitiva, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 13 agosto 2025, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accertato che nelle more del giudizio l’Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato. L’Ufficio Scolastico Regionale ha documentato l’accredito dell’importo riconosciuto, avvenuto in data 3 dicembre 2025 tramite il sistema della Carta Elettronica del Docente, e l’avvenuto pagamento delle spese legali. La stessa ricorrente, nella memoria depositata in vista della camera di consiglio, ha confermato l’accredito.

Su tale presupposto il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. L’esecuzione integrale dell’obbligo ha, infatti, eliminato l’interesse alla pronuncia di ottemperanza e ha reso superfluo l’esercizio del potere sostitutivo, non dovendosi nominare alcun commissario ad acta.

La questione più rilevante attiene al regolamento delle spese. Il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’Amministrazione resistente. L’adempimento è intervenuto solo dopo l’introduzione del giudizio e a distanza di alcuni mesi: il ricorso è stato notificato e depositato il 13 agosto 2025, mentre l’accredito è stato eseguito il 3 dicembre 2025.

La sequenza cronologica assume valore decisivo. Se l’Amministrazione avesse adempiuto prima del ricorso, questo sarebbe stato inammissibile per difetto di interesse. L’esecuzione postuma dimostra invece che l’iniziativa giudiziale era necessaria e che la resistente era virtualmente soccombente. La condanna alle spese trova dunque fondamento nella necessità del giudizio, cagionata dall’inerzia dell’Amministrazione.

Il Tribunale ha quindi liquidato le spese in € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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