Revoca patente e nulla osta prefettizio non richiedono riabilitazione nel triennio (TAR Puglia n. 1257 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Decorso il triennio dalla revoca della patente ai sensi dell’art. 120, terzo comma, cod. strada, il termine opera come condizione unica e non si somma ai requisiti morali del primo comma. Il Prefetto non può quindi dichiarare inammissibile l’istanza di nulla osta al conseguimento di una nuova patente per il solo difetto della riabilitazione penale. Egli deve invece esercitare il proprio potere discrezionale, con valutazione a esito libero delle esigenze lavorative, di salute e di pubblica sicurezza del caso concreto. Il diniego che si limiti a rilevare la mancata riabilitazione è illegittimo per erronea applicazione della norma.
Il Fatto
Il ricorrente aveva riportato tre condanne per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e nei suoi confronti era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per due anni. A seguito di tali vicende la Prefettura aveva revocato la patente di guida. Decorso oltre un triennio, l’interessato ha presentato istanza per ottenere il nulla osta al conseguimento di una nuova patente.
Con nota del 18 settembre 2024 la Prefettura ha riscontrato sfavorevolmente l’istanza, dichiarandola inammissibile. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Puglia, deducendo l’erronea e falsa applicazione dell’art. 120 cod. strada. In sede cautelare il Tribunale ha sospeso il provvedimento, rilevando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, e ha fissato l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato. La vicenda si colloca prima della novella introdotta dall’art. 8 della legge n. 177/2024, in vigore dal 10 dicembre 2024. Per il principio tempus regit actum si applica il testo precedente dell’art. 120, terzo comma, cod. strada. In quella formulazione il Prefetto conservava un potere discrezionale, con conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa.
Nel merito il Tribunale conferma integralmente la precedente ordinanza cautelare. Richiama l’orientamento della Sezione III del Consiglio di Stato (sentenze n. 8439/2022 e n. 11077/2022), secondo cui la riabilitazione penale non è condizione che si aggiunge al decorso del triennio. Il comma terzo dell’art. 120 va letto come norma abilitante e non solo preclusiva.
Il Collegio prende atto del contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto. Un primo indirizzo qualificava il triennio come fattispecie autonoma, richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 152/2021 sull’affidamento del titolare. Un secondo indirizzo, cui aveva aderito in passato la stessa Sezione, riteneva necessari sia la riabilitazione sia il termine. La Corte ritiene però di aderire alla lettura più recente del Consiglio di Stato: esigere il requisito riabilitativo accanto al triennio esporrebbe il destinatario della revoca a un trattamento deteriore rispetto a chi chiede la patente per la prima volta, attribuendo al termine una sostanza sanzionatoria.
Il Tribunale precisa il contenuto del potere prefettizio. L’accoglimento dell’istanza non discende automaticamente dal mero decorso del triennio, come conferma il termine “può” del comma terzo. Il Prefetto deve svolgere una nuova istruttoria, calibrata sulle motivazioni dell’istante, verificando le esigenze lavorative, le condizioni di salute e le ragioni di pubblica sicurezza, secondo il principio della Corte costituzionale n. 99/2020.
Il provvedimento impugnato non si è attenuto a tali principi. Ha dichiarato inammissibile l’istanza per il solo mancato conseguimento della riabilitazione, senza procedere alla valutazione discrezionale del caso. Il ricorso è pertanto accolto e l’atto annullato, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione al difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.