Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e ottemperanza verso la p.a. (TAR Sicilia n. 2444 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. è equiparabile alla sentenza passata in giudicato ai fini dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., quando non sia stata opposta con i rimedi previsti e sia divenuta definitiva. Ne consegue l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del titolo nei confronti della pubblica amministrazione debitrice. Il giudice amministrativo ordina all’ente di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando ricorrono concrete ragioni ostative, valutabili anche alla stregua di fatti notori.
Il Fatto
Il Comune creditore procedente aveva pignorato presso terzi i crediti vantati dalla società debitrice esecutata nei confronti di una curatela fallimentare e di un altro Comune. Il Giudice dell’Esecuzione, accertato l’obbligo del terzo, aveva assegnato al creditore una somma di denaro oltre interessi e spese, con distrazione delle spese in favore del difensore.
L’ordinanza era stata notificata in forma esecutiva al Comune terzo debitore, che era rimasto inerte oltre il termine dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il creditore e il difensore distrattario hanno quindi promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la fissazione di un termine, la nomina del commissario e la condanna alla penalità di mora. Nessuna delle parti intimate si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità dell’azione. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’ottemperanza per le sentenze passate in giudicato e per gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. L’ordinanza di assegnazione ha natura decisoria, accerta e quantifica il credito e diventa definitiva se non opposta ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. o non appellata quando la pronuncia abbia inciso su posizioni sostanziali.
Il TAR richiama l’indirizzo confermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2, oltre a pronunce di Sezione e di altri TAR, e ne fa applicazione al caso concreto. La definitività è provata dall’attestazione prodotta dalla parte ricorrente, dalla quale risulta che avverso l’ordinanza non è stato proposto reclamo o impugnazione nei termini.
Superato il vaglio preliminare, il Collegio verifica il rispetto dei termini: quello decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. È inoltre rispettato l’art. 14 del D.L. n. 669/1996, essendo l’ordinanza stata notificata all’ente intimato in data 8 dicembre 2022.
Nel merito sussiste l’obbligo giuridico del Comune di dare esecuzione al titolo. Il Tribunale ordina pertanto il pagamento entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza e nomina commissario ad acta il segretario comunale di altro ente, con facoltà di delega, per il caso di persistente inottemperanza. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione della nota entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, a pena di decadenza ex art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
Il Collegio esclude invece la condanna alla penalità di mora. Le note difficoltà di adempimento legate alla crisi della finanza pubblica e all’ingente debito pubblico assumono rilievo ex art. 115 cod. proc. civ. come fatti notori e valgono come concrete ragioni ostative, sufficienti a mitigare l’importo fino ad escluderne l’applicazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 553 c.p.c. – Assegnazione e vendita di crediti
- Art. 617 c.p.c. – Forma dell'opposizione