Decadenza solo per inattività volontaria del titolare della concessione (TAR Puglia n. 1263 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalle autorizzazioni e licenze commerciali prevista dall’art. 64, comma 8, d.lgs. n. 59/2010 presuppone una sospensione dell’attività volontaria e consapevole, espressione di una scelta imprenditoriale liberamente revocabile. Non integra il presupposto la chiusura imposta da sequestro o confisca penale, poiché la norma sanzionatoria postula l’autoresponsabilità dell’operatore. Il principio non si estende alla concessione demaniale marittima la cui area non sia stata attinta da misure penali e resti autonomamente sfruttabile: in tal caso il mancato uso è imputabile al concessionario e la decadenza ex art. 47 cod. nav. è legittima. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non vizia l’atto a contenuto vincolato, se il destinatario non allega un diverso esito possibile.
Il Fatto
Una società titolare di un villaggio turistico e di una concessione demaniale marittima per ombrelloni e sedie sdraio chiedeva nel 2019 al Comune il titolo edilizio per una struttura precaria da adibire a stabilimento balneare e presentava SCIA nel 2020. Il Comune dapprima vietava la prosecuzione dell’attività e archiviava la SCIA, poi sospendeva l’esercizio della concessione, rilevando l’assenza dei servizi minimi prescritti dal Piano Regionale delle Coste.
La società impugnava la sospensione. Nel frattempo il complesso ricettivo, già sottoposto a sequestro nel 2014 e poi a confisca con sentenza di primo grado, formava oggetto di un provvedimento SUAP che dichiarava la decadenza delle licenze e autorizzazioni commerciali e della concessione demaniale. Avverso tale atto la società proponeva motivi aggiunti, deducendo la non imputabilità dell’inattività e l’intervenuta riforma della confisca in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso introduttivo. La sospensione non è priva di rilievo giuridico, producendo un effetto ulteriore rispetto alla mera impossibilità di esercitare l’attività. La doglianza sulla mancata comunicazione di avvio è infondata: la misura è atto dovuto per la carenza dei servizi minimi, qualificata dall’art. 10 l.r. n. 17/2015 come inadempienza agli obblighi concessori, e il art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 esclude l’annullamento quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La ricorrente non ha indicato quale diverso contenuto avrebbe potuto assumere l’atto.
Il mancato rilascio del titolo edilizio non inficia la sospensione: la carenza dei servizi risale già alla confisca del 2014 e la ricorrente non si era attivata per munire autonomamente l’area dei servizi richiesti. Quanto all’art. 264, lett. f), d.l. n. 34/2020, la norma consentiva solo opere temporanee per l’ottemperanza alle misure sanitarie tramite CILA, non la realizzazione di chiosco bar, servizi igienici, docce e primo soccorso.
Sui motivi aggiunti, il Collegio dà continuità all’orientamento di Cons. Stato, Sez. V, n. 5454 del 2024: l’art. 64, comma 8, d.lgs. n. 59/2010 è norma sanzionatoria e postula l’autoresponsabilità dell’operatore. Rilevano solo le sospensioni volontarie, non la chiusura imposta da forza maggiore o da ordine dell’Autorità. Nel caso concreto l’inattività è derivata dal sequestro e dalla confisca penale, poi caducata in appello: difetta quindi il presupposto della decadenza dalle licenze commerciali.
Le medesime considerazioni non valgono per la concessione demaniale. L’area non è mai stata attinta dalle misure penali e, come confermano l’istanza edilizia e la SCIA, era sfruttabile in via autonoma rispetto alla struttura ricettiva. Il mancato uso è quindi imputabile al concessionario e la decadenza ex art. 47 cod. nav. è legittima. Il provvedimento viene annullato in parte, con salvezza della decadenza dalla concessione e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.