Annullamento in autotutela del permesso edilizio per falsa rappresentazione dei luoghi (TAR Puglia n. 1264 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di annullamento d’ufficio del permesso di costruire, il superamento del limite temporale di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990 è consentito quando la falsa attestazione dei presupposti del titolo ampliativo integri una condotta di falsificazione penalmente rilevante, oppure quando l’erroneità dei presupposti non sia imputabile, nemmeno a titolo di colpa concorrente, all’Amministrazione ma esclusivamente al dolo della parte. In tale ipotesi non occorre una specifica motivazione sull’interesse pubblico, individuato nell’interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica. È escluso che chi abbia scorrettamente prospettato i fatti posti a fondamento dell’atto favorevole possa maturare un affidamento legittimo al mantenimento del titolo.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune ha avviato il procedimento di annullamento parziale in autotutela del permesso di costruire rilasciatole, ordinando contestualmente la sospensione immediata dei lavori. Con motivi aggiunti ha esteso il gravame al provvedimento conclusivo, che ha annullato il titolo limitatamente alla parte del progetto relativa all’ampliamento del vano cucina, alla veranda coperta e al porticato interno.
Il gravame si fondava sulla violazione dei limiti dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, sul difetto di istruttoria e motivazione, sulla lesione delle garanzie partecipative e del legittimo affidamento, nonché sulla contestazione della classificazione dell’immobile in zona A5 e parzialmente A3 del centro storico. Un terzo ha spiegato atto di intervento ad opponendum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente ricorso introduttivo e motivi aggiunti, per identità delle censure, dichiarandoli infondati. In via preliminare ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, attesa l’infondatezza nel merito, e ha disposto lo stralcio della memoria di replica comunale depositata nell’ultimo giorno utile, per tardività rispetto alle preclusioni dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
Sul primo motivo, il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui il superamento del termine caducatorio è ammesso in presenza di una falsa rappresentazione dei fatti idonea a indurre in errore l’Amministrazione, impedendone la verifica. Ha escluso la colpa concorrente dell’ente: la ricorrente aveva partecipato, quale tecnico di fiducia incaricato dal Comune, alla redazione del piano particolareggiato del centro storico, sicché l’Amministrazione non poteva dubitare della correttezza degli elaborati a sua firma in mancanza di altri elementi, sopravvenuti solo con l’esposto di un terzo.
Quanto alla documentazione integrativa, il Collegio ha rilevato che la stessa, sul punto della conformità al piano di recupero, si è limitata a rinviare alla relazione tecnica che qualificava l’intervento nella sola zona A5, senza menzione della zona A3. Da qui l’omissione idonea a integrare la falsa rappresentazione rilevante ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990.
Respinte anche le censure di difetto di motivazione e istruttoria: quando l’operato dell’Amministrazione è stato fuorviato dall’erronea rappresentazione dei luoghi, non serve una specifica motivazione sull’interesse pubblico, coincidente con quello al rispetto della disciplina urbanistica. Il provvedimento, inoltre, è stato reso all’esito di un procedimento completo e con motivazione chiara. Nessun affidamento legittimo può formarsi in capo a chi abbia scorrettamente prospettato le circostanze poste a fondamento dell’atto favorevole.
Le doglianze sulla classificazione dell’immobile sono state dichiarate inammissibili, non avendo la classificazione formato oggetto di esame in sede procedimentale, con preclusione per il giudice ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. La legittimità del potere di riesame ha comportato, in via derivata, quella dell’ordine di sospensione dei lavori. Ricorso e motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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